Omissione motivazionale sulla particolare tenuità del fatto e riforma in peius (Cass. pen. Sez. 3 n. 12381 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che non esamini il motivo di gravame con cui la parte abbia dedotto la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ancorché non vi sia stata specifica richiesta sul punto. Il giudice di secondo grado che riqualifichi il fatto in una fattispecie meno grave non è tenuto a individuare una pena base inferiore a quella del primo giudice, purché la sanzione finale irrogata non sia superiore a quella precedentemente inflitta, non ravvisandosi in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in riforma della condanna di primo grado, aveva riqualificato il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, legge n. 26/2019, riducendo la pena a otto mesi di reclusione. La Corte territoriale aveva tuttavia confermato la responsabilità in relazione alla mancata comunicazione dello stato di detenzione cautelare sopravvenuto.
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo concerneva invece la determinazione di una pena superiore al minimo edittale in seguito alla riqualificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dal riepilogo dei motivi di appello emergeva la deduzione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., senza che la Corte territoriale avesse offerto alcuna motivazione sul punto.
Il Collegio ha precisato che, pur gravando sull’imputato l’onere di allegare elementi specifici per dimostrare la ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità, nel caso di specie la parte aveva proposto specifico motivo di appello e la Corte territoriale aveva comunque riqualificato il fatto in un’ipotesi meno grave. Tale omissione integra pertanto una ragione di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per le conseguenti valutazioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui la riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non impone al giudice di appello di ridurre la pena base, essendo sufficiente che la sanzione finale non ecceda quella inflitta in primo grado. La giurisprudenza citata — Sez. 2, n. 33563 del 2016 e Sez. 3, n. 25606 del 2010 — conferma la legittimità di tale impostazione.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio limitatamente all’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, rigettando il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.