Legittimo impedimento del difensore e nullità dell’udienza di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 11996 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima. È sufficiente che l’impedimento sia prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, perché sia rilevabile anche d’ufficio, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio. Il giudice che ometta di esaminare l’istanza di differimento, nominando un difensore di ufficio in luogo di quello di fiducia, determina un vulnus alle prerogative difensive tale da fondare la nullità del provvedimento emesso all’esito dell’udienza camerale.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 25 settembre 2024, aveva rigettato l’opposizione proposta dal condannato avverso il provvedimento che aveva dichiarato estinta la pena per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con esclusione di un determinato lasso temporale.

Il ricorrente censura, con un unico motivo, la violazione della legge processuale: il provvedimento impugnato era stato emesso all’esito di udienza camerale svoltasi in assenza del suo difensore di fiducia, che aveva tempestivamente depositato istanza di rinvio per concomitante impegno professionale. Il Tribunale non aveva preso in considerazione l’istanza e aveva designato un difensore di ufficio. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza. Richiama in proposito Sez. V n. 17775 del 21.02.2022, Sez. I n. 21139 del 21.04.2021 e Sez. I n. 28203 del 23.09.2020: il legittimo impedimento del difensore è causa di rinvio e la sua disattenzione produce la nullità dell’udienza.

La condizione è che l’impedimento sia prontamente comunicato. A tal fine l’istante può avvalersi di qualunque mezzo, compresa la posta elettronica certificata. L’impedimento è rilevabile d’ufficio e desumibile da ogni elemento comunque portato a effettiva conoscenza del giudice, data la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio (Sez. I n. 15868 del 18.03.2021).

Nel caso concreto, la richiesta di differimento non appare defatigatoria né manifestamente infondata: è stata presentata subito dopo la fissazione dell’udienza e con grande anticipo rispetto alla sua celebrazione. Era corredata da documentazione sulla contemporaneità degli impegni e sulla natura e gravosità di quello precedentemente assunto, tale da consentire al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni per il rinvio.

Il difensore aveva inoltre indicato le ragioni che gli precludevano di avvalersi di un sostituto processuale, in ossequio alla normativa come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 41148 del 28.10.2010). Il giudice aveva dunque la possibilità di apprezzarle.

Poiché dal verbale dell’udienza non risulta che il Tribunale abbia preso atto dell’istanza, sulla quale ha omesso di pronunciarsi, e l’udienza si è tenuta in assenza del difensore di fiducia, la Corte conclude che l’omissione si è tradotta in un vulnus alle prerogative difensive tanto significativo e radicale da fondare la proposta eccezione di nullità. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio di opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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