La condanna esecutiva, non irrevocabile, legittima il mandato d’arresto europeo (Cass. pen. Sez. 6 n. 13714 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna per l’estero quando il MAE sia stato emesso sulla base di una sentenza di condanna esecutiva ma non definitiva, poiché l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI conferisce rilievo alla sola “esecutività” e non alla “irrevocabilità” della sentenza. La proposizione, dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, di un ricorso volto ad ottenere la rimessione in termini per impugnare la condanna non determina il venir meno dell’esecutività del titolo, a meno che non risulti accolta una richiesta di sospensione dell’esecuzione. L’autorità richiesta è tenuta esclusivamente a verificare l’esistenza del titolo legittimante e non può sindacarne la validità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene per l’espiazione di una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati di danneggiamento e incendio doloso. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 2 della legge n. 69/2005 e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, per non aver la Corte sospeso la consegna in presenza di un ricorso per rimessione in termini volto a impugnare la sentenza di condanna, e la contraddittorietà tra la decisione impugnata e quella assunta in un procedimento parallelo, ove la consegna era stata negata per l’incompatibilità delle condizioni detentive.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha chiarito che l’autorità richiesta deve verificare esclusivamente l’esistenza del titolo legittimante la consegna, senza poter sindacare la validità della sentenza o la fondatezza dei mezzi impugnatori proposti nell’ordinamento dello Stato richiedente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la consegna può essere disposta anche in presenza di una condanna esecutiva ma non definitiva, rimarcando che la sola proposizione del ricorso per rimessione in termini non incide sull’esecutività del titolo.
Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto né provato che l’autorità rumena avesse accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena. A fronte di una condanna che, al momento della decisione della Corte di appello, risultava esecutiva, la consegna è stata correttamente disposta.
Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha fornito un’ampia motivazione sulle condizioni detentive, evidenziando come il periodo iniziale di regime chiuso fosse limitato a 21 giorni e ad esso sarebbero seguiti il regime semiaperto e quello aperto. Tali elementi hanno indotto la Corte a ritenere le misure compensative idonee a bilanciare la ristrettezza del luogo di detenzione. La difformità di esiti rispetto al procedimento parallelo è stata giustificata dalla diversità dei presupposti fattuali: in quel caso la pena più elevata avrebbe comportato il regime detentivo chiuso per 9 mesi, rendendo ragionevole la negata consegna.
La Corte ha così escluso ogni contraddittorietà logica tra le due decisioni, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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