Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza appellata (Cass. pen. Sez. VII n. 7164 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La mera doglianza di presunta carenza o illogicità della motivazione, formulata in termini generici, non assolve all’onere di specificità del motivo. Il difetto di confronto puntuale con la motivazione impugnata priva il motivo della sua unica funzione e lo destina all’inammissibilità. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 12 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gorizia dell’8 giugno 2021, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 624 e 624-bis cod. pen., sul presupposto che il furto commesso in un cortile di un edificio non potrebbe essere qualificato come furto in abitazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo non è deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché misurarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze già formulate in appello, si è limitato a reiterare le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio.

I giudici di legittimità ricordano che la Corte distrettuale aveva diffusamente esplicato le ragioni di ricorrenza del delitto ex art. 624-bis cod. pen., rappresentando come il cortile di un edificio costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, critica che si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Ne consegue che il motivo che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Il ricorso che riproduce gli stessi motivi già respinti in appello, senza confronto critico ma limitandosi a lamentare genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione, è dunque inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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