Ne bis in idem processuale tra ordinanze del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 13722 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, pur essendo disciplinato dall’art. 669 cod. proc. pen. per il caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, contiene una previsione di carattere generale che opera anche in relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione nei confronti del medesimo condannato che siano inconciliabili tra loro. Il ne bis in idem, applicato in via analogica, costituisce lo strumento processuale per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona, e prevale sulla successiva ordinanza che rivaluti questioni già decise da un precedente provvedimento non impugnato. Il passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condanna, invece, legittima una nuova istanza di continuazione per i reati non compresi nella precedente decisione, ma non consente di superare la preclusione alla rivalutazione del giudizio negativo già formatosi.

Il Fatto

Il Tribunale di Urbino, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione presentata dal condannato, individuando due gruppi di reati. Per il primo gruppo unificava i reati giudicati con sentenze del Tribunale di Livorno e di Napoli; per il secondo gruppo, invece, estendeva la continuazione a reati oggetto di altre sentenze e di un decreto penale di condanna.

Avverso tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem. Secondo l’accusa, entrambi i gruppi di reati erano già stati oggetto di precedenti ordinanze del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecco, che avevano già deciso in merito alla continuazione, determinando la preclusione a una nuova pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo gruppo di reati. Per questa parte, la decisione del Tribunale di Urbino si sovrapponeva integralmente alla precedente ordinanza del Tribunale di Lecco, che aveva già riconosciuto la continuazione tra i medesimi reati. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che il ne bis in idem opera anche in sede esecutiva, in quanto l’art. 669 cod. proc. pen. contiene una regola di carattere generale applicabile anche ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione tra loro inconciliabili. Ne consegue che il giudice successivo non aveva il potere di rivalutare questioni già definite, dovendo la seconda ordinanza essere annullata senza rinvio per la parte sovrapposta.

Quanto al secondo gruppo di reati, la Corte ha invece respinto il ricorso. Ha osservato che la precedente decisione del Tribunale di Lecco non aveva un oggetto del tutto coincidente, poiché l’istanza successiva includeva anche reati non valutati in precedenza. Sebbene il passaggio in giudicato di una nuova condanna legittimi una nuova istanza di continuazione con reati già giudicati, la preclusione impedisce di rivalutare l’eventuale insussistenza della continuazione tra reati per i quali la richiesta sia stata già respinta. Nel caso concreto, la parte dell’ordinanza relativa a reati già esaminati si era conformata alla decisione precedente, sia nell’an che nella determinazione della pena, con una sola differenza minima sulla pena pecuniaria. Tale parte, pertanto, resisteva alle censure proposte.

La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata solo per la parte relativa alla continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze di Livorno e di Napoli, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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