Cogenerazione ad alto rendimento e utilizzo indiretto del vapore (TAR Lazio n. 8575 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina della cogenerazione ad alto rendimento di cui al d.lgs. n. 20/2007 e al D.M. 5 settembre 2011, i flussi di calore provenienti da processi produttivi esterni all’unità di cogenerazione, che preriscaldano l’acqua demineralizzata in ingresso al sistema di degasaggio destinata ai generatori di vapore a recupero, devono essere inclusi nei confini dell’unità e contabilizzati nell’energia di alimentazione F, non costituendo calore cogenerato o calore utile, ai sensi dei paragrafi 2.1.4, 2.2.2 e 2.3 delle Linee Guida. Il calore utilizzato per i consumi interni dell’impianto, come quello contenuto nelle correnti inviate al degasatore, non è contabilizzabile nel termine Hchp. Ove il vapore prodotto dall’unità sia impiegato in modo non diretto, mediante scambiatori vapore/acqua che alimentano un circuito chiuso di riscaldamento ambientale con ventilconvettori, l’energia termica utile va determinata secondo il criterio di cui al paragrafo 2.3.3 delle Linee Guida, ossia misurando la differenza di temperatura di mandata e ritorno dell’acqua calda, e non assumendo l’entalpia di riferimento dell’acqua a 15°C prevista per l’utilizzo diretto del vapore.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una raffineria, aveva ottenuto in parte il riconoscimento come cogenerativa ad alto rendimento dell’unità denominata GTG501 e l’accesso al regime dei Certificati Bianchi per le produzioni dal 2018 al 2023. Il GSE aveva però rideterminato in senso riduttivo i titoli spettanti, ritenendo non contabilizzabili taluni apporti termici. La ricorrente impugnava le relative note, contestando in particolare la qualificazione dei flussi di calore provenienti dagli impianti di processo FCC e VPS2, che preriscaldano l’acqua di alimento delle caldaie, e le modalità di calcolo del calore utile ceduto, mediante scambiatori vapore/acqua, a un circuito chiuso di riscaldamento di alcuni edifici dello stabilimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto attendibili le conclusioni del GSE, ricostruendo il percorso applicativo delle Linee Guida per l’applicazione del D.M. 5 settembre 2011. I flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2, che preriscaldano l’acqua demineralizzata in ingresso ai degasatori a servizio dei generatori di vapore a recupero, partecipano al processo di cogenerazione, perché quella stessa acqua, trasformata in vapore, evolve poi nelle turbine producendo energia elettrica e calore per l’area di consumo. Essi rientrano pertanto nei confini dell’unità e vanno contabilizzati nell’energia di alimentazione F ai sensi del paragrafo 2.2.2 delle Linee Guida, come illustrato nella Figura 7 del paragrafo 2.1.4. Non possono invece essere qualificati come calore cogenerato, poiché prodotti dal combustibile consumato negli impianti esterni e non dall’unità, né come calore utile, perché destinati ai consumi interni dell’impianto di cogenerazione, incluso il calore inviato al degasatore ai sensi dei paragrafi 2.3 e 2.3.2.2 delle Linee Guida.
Quanto al riscaldamento ambientale, la Corte ha osservato che gli scambiatori vapore/acqua costituiscono un utilizzo indiretto del vapore, essendo l’acqua calda, distribuita in circuito chiuso ai ventilconvettori, a rappresentare l’utilizzo finale del calore utile. Per tale configurazione impiantistica, l’energia termica utile doveva essere determinata ai sensi del paragrafo 2.3.3 delle Linee Guida, con misurazione della differenza di temperatura di mandata e ritorno dell’acqua, e non secondo il criterio convenzionale dell’entalpia della condensa di ritorno pari a quella dell’acqua a 15°C, proprio dell’utilizzo diretto del vapore.
In assenza di idonea strumentazione per la contabilizzazione della quota di vapore usato in modo non diretto, il GSE aveva correttamente escluso l’intera energia associata a quel vapore. La sentenza ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui le valutazioni del Gestore in materia di addizionalità del risparmio energetico sono connotate da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi macroscopici di erroneità, irragionevolezza o illogicità, non ravvisati nel caso di specie. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con compensazione delle spese per la complessità della causa.
Nota della Redazione
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