Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Toscana n. 1307 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria presuppone che la parte ricorrente rappresenti la cessazione dell’interesse e che la controparte non vi si opponga. In tale ipotesi il giudice amministrativo non esamina il merito dei motivi e, in presenza di adesione dell’amministrazione, dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana una serie di atti comunali con cui il Comune di Monte Argentario si era autoassegnato una concessione demaniale marittima cinquantennale su aree e specchi acquei del porto di Porto Ercole, comprensivi di quelli già in concessione alla stessa società. Avverso la delibera consiliare e gli atti presupposti la ricorrente proponeva ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento.
Nel corso del giudizio, in data 22 maggio 2026, il patrocinio della ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando di non avere più interesse alla decisione. Il Comune si è espresso in senso adesivo nella memoria del 23 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha formalmente dichiarato il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. La prospettazione non è contestata dall’amministrazione resistente, che vi ha prestato espressa adesione.
Su questa base il Tribunale non procede all’esame dei motivi di ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse incide sull’ammissibilità della domanda e preclude la decisione di merito, traducendosi in una pronuncia di improcedibilità.
La declaratoria riguarda tanto il ricorso introduttivo quanto le relative serie di motivi aggiunti, che seguono la medesima sorte processuale della domanda principale.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio tiene conto dell’espressa adesione del Comune alla richiesta della ricorrente e, in ragione di tale condotta processuale, dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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