Fiscalizzazione dell’abuso equivale ad acquiescenza e rende improcedibile il ricorso (TAR Campania n. 1755 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di fiscalizzazione dell’abuso edilizio, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, integra acquiescenza alla qualificazione dell’opera come abusiva contenuta nell’ordine di demolizione, presupponendo la natura illecita dell’intervento. Ne deriva la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il provvedimento ripristinatorio, con conseguente declaratoria di improcedibilità. L’istanza non è successivamente ritirabile, né consente di rimettere in discussione l’abusività degli interventi ormai riconosciuti. Ove la fiscalizzazione non sia disposta, la conseguenza dell’abuso resta l’ordine di demolizione delle opere eseguite senza titolo o in difformità da esso.
Il Fatto
Due proprietarie di unità immobiliari facenti parte di un medesimo complesso edilizio hanno impugnato altrettante ordinanze di demolizione emesse dal responsabile dell’area tecnica comunale, con le quali era stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per difformità edilizie accertate nei rispettivi piani sottotetto. Le ricorrenti hanno dedotto l’erronea imputazione della responsabilità degli abusi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la riconducibilità delle difformità dimensionali alle tolleranze costruttive dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e la natura condominiale di alcune opere contestate. Nel solo giudizio relativo a una ricorrente si è costituito il Comune, concludendo per il rigetto.
In data 27.10.2025, a ridosso dell’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, sono state depositate le istanze di fiscalizzazione presentate il 23.10.2025, aventi ad oggetto la totalità degli abusi contestati. All’udienza il difensore ha invocato la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, oltre che per omogeneità delle censure e ragioni di economia espositiva.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le istanze di fiscalizzazione equivalgono ad acquiescenza rispetto alla volontà provvedimentale cristallizzata nell’ordine demolitorio. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la fiscalizzazione costituisce sanzione alternativa a quella demolitivo-restitutoria, applicabile quando la demolizione non possa avvenire senza incidere sulla stabilità dell’edificio, contemperando il ripristino dello status quo ante con la sicurezza pubblica.
Il presupposto indefettibile della fiscalizzazione è la natura abusiva delle opere cui essa si riferisce. Ne consegue che, una volta presentata la richiesta, il privato riconosce di fatto l’abuso contestato dall’amministrazione e presta acquiescenza alla relativa qualificazione: la richiesta di fiscalizzazione presuppone l’abusività e quindi l’acquiescenza del privato all’ordine di demolizione, con il corollario che il ricorso proposto avverso quest’ultimo diviene improcedibile.
Il Collegio ha richiamato i due presupposti dell’acquiescenza: la libertà dell’interessato nell’atto o comportamento e l’univocità degli stessi nel manifestare la volontà di accettare gli effetti del provvedimento. Ha quindi escluso che l’istanza possa essere “ritirata” per rimettere in discussione la natura abusiva degli interventi ormai riconosciuti.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, ove non fosse disposta la sanzione alternativa della fiscalizzazione, la conseguenza dell’abuso non potrebbe che essere l’ordine di demolizione delle opere eseguite senza titolo edilizio o in difformità da questo. I ricorsi riuniti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, con compensazione delle spese per la natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
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