Requisito di partecipazione “privatistico” e autotutela: cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 865 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione a una procedura di gara che imponga, a pena di esclusione, il possesso di un riconoscimento rilasciato da un soggetto privato — quale il concessionario autorizzato della rete Service Marine di FPT Industrial o VM Motors — senza che la disciplina di gara ne dimostri la stretta pertinenza e la proporzionalità rispetto all’oggetto dell’appalto, si pone in contrasto con l’art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e con i principi di concorrenza, proporzionalità e massima partecipazione. L’annullamento in autotutela del bando, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e in conseguenza delle censure ivi articolate, determina la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite in quanto soccombente virtuale.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il bando con cui il Comando Stazione Navale per la Marina Militare di Taranto aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento di servizi di manutenzione e assistenza ingegneristica su motori termici di specifica marca installati sulle unità navali. Il provvedimento censurato era l’art. 8 del bando, nella parte in cui prescriveva, a pena di esclusione, il possesso del riconoscimento quale concessionario autorizzato della rete Service Marine di FPT Industrial o VM Motors. Secondo la ricorrente, tale clausola violava l’art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, determinando una irragionevole restrizione della platea degli operatori economici.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, con determina del RUP del 27.5.2026, l’Amministrazione aveva annullato in autotutela il bando di gara, ritenendo fondate le censure articolate dalla società ricorrente. Nella determina si riconosceva espressamente che la previsione cumulativa e rigida del requisito escludente “privatistico” violava i canoni legislativi di stretta pertinenza e proporzionalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il Collegio ha quindi verificato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio — conseguito proprio attraverso l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato — integra gli estremi della cessazione della materia del contendere. Nessuna ulteriore pronuncia di merito si rendeva necessaria, essendo venuto meno l’oggetto della controversia.

Sul piano delle spese di lite, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l’Amministrazione resistente aveva provveduto all’annullamento del bando soltanto a seguito della presentazione del ricorso: ciò ne configura la soccombenza virtuale, fondando la condanna al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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