Coesistenza tra dolo specifico di evasione e finalità extraevasiva non esclusiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 15900 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, si consuma con la presentazione della dichiarazione e non distingue tra inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni. Il dolo specifico di evasione può emergere dalle modalità dell’azione e dalla persistenza nell’uso di documenti falsi. Esso sussiste anche quando alla finalità di evasione si affianchi una distinta e autonoma finalità extraevasiva, purché quest’ultima non sia perseguita dall’agente in via esclusiva. L’accertamento di tale rapporto è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. La revoca dell’ordinanza ammissiva di una prova testimoniale richiede una motivazione che, ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., dia conto della sopravvenuta superfluità, in coerenza con il principio della parità delle armi di cui all’art. 111, comma 2, Cost.
Il Fatto
Il tribunale di Pordenone aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma, concedeva la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione della falsità delle fatture, all’elemento soggettivo del reato e alla mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva, concernente i rappresentanti delle società emittenti le fatture.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la vicenda nell’ipotesi della doppia conforme, rammentando che le sentenze di primo e secondo grado si saldano in un unico complesso motivazionale allorché i giudici d’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice. In tale contesto, la denuncia di minime incongruenze argomentative non può dar luogo ad annullamento se priva di carattere di decisività, poiché la valutazione va condotta sull’intero impianto probatorio e non su singoli dati estrapolati. Il ricorrente, con il primo motivo, non si era confrontato con l’articolata ricostruzione della falsità delle fatture, fondata su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti e sulla stessa confessione resa in giudizio, ma aveva prospettato censure generiche, prive della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata, risultando così inammissibili.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso che i giudici di merito avessero operato un’impropria equivalenza tra la finalità di monetizzazione dichiarata e il dolo specifico. La motivazione della sentenza impugnata aveva, al contrario, valorizzato la condotta unitaria e sistematica dell’imputato, il quale aveva contabilizzato con certezza fatture consapevolmente false, funzionali alla riduzione dell’imponibile e alla correlata evasione. In proposito, la Corte ha ribadito che il dolo specifico di evasione può emergere dalle modalità dell’azione e dalla persistenza nell’uso di documenti falsi. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando il dolo specifico si coniuga con una distinta finalità extratributaria, questa non esclude la configurabilità del reato se non è perseguita in via esclusiva: pertanto, l’esigenza di procurarsi provvista all’estero per fronteggiare costi d’impresa non è incompatibile con la volontà di evadere le imposte, il cui accertamento resta riservato al giudice di merito.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché la revoca dell’ordinanza ammissiva delle testimonianze era stata motivata non solo con il richiamo al principio nemo se detegere — peraltro erroneamente inteso dal primo giudice — ma anche e soprattutto con la sopravvenuta superfluità della prova, alla luce del significativo numero di testi già escussi e degli elementi istruttori acquisiti. Tale duplice e autonoma motivazione, coerente con la complessiva ricostruzione fondata sulla confessione dell’imputato, rendeva ineluttabile la decisione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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