Confisca per equivalente: scelta tra pagamento e apprensione diretta (Cass. pen. Sez. 3 n. 15899 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. – introdotta dall’art. 97 del D.Lgs. n. 150/2022 – non delinea una procedura esecutiva della confisca per equivalente articolata in azioni concepite in rapporto di priorità l’una rispetto all’altra. Il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione, può legittimamente scegliere se procedere “con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie” ovvero dando direttamente esecuzione al provvedimento ablatorio su beni individuati successivamente, senza che tale seconda evenienza presupponga il previo esperimento dell’ordine di pagamento di cui all’art. 660 cod. proc. pen. Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, trova applicazione l’art. 660 cod. proc. pen. nella versione antecedente alle modifiche del 2022, non essendo necessaria l’ingiunzione al pagamento rivolta al condannato. La violazione delle predette modalità esecutive non è sanzionata da nullità, trattandosi di disposizione di natura processuale, regolata dal principio tempus regit actum.

Il Fatto

Il tribunale di Forlì, pronunciandosi sull’opposizione proposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di “svincolo e monetizzazione” di titoli individuati con decreto di esecuzione della confisca emesso dalla Procura. Il pubblico ministero aveva proceduto all’apprensione diretta dei beni, ritenendo che l’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. gli consentisse tale facoltà alternativa rispetto all’ordine di pagamento ex art. 660 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva invece ritenuto necessaria la previa ingiunzione al pagamento, determinando una situazione di stallo procedimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta abnormità del provvedimento impugnato. L’ordinanza emessa all’esito del procedimento di opposizione in materia di confisca è, infatti, ricorribile per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la categoria dell’atto abnorme non può trovare applicazione.

Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo, assorbente del terzo, censurando l’interpretazione del giudice dell’esecuzione circa la portata dell’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. La disposizione – inserita dalla c.d. Riforma Cartabia – prevede che, in caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati, l’esecuzione si svolga con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, “ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente”.

Secondo la ricostruzione esegetica della Corte, il presupposto storico della disposizione è unitario: l’assenza di un previo titolo ablativo specifico – cioè la mancanza del sequestro per equivalente o la confisca senza specifica indicazione dei beni. Da tale presupposto comune discendono due possibili itinerari procedurali alternativi, non già ordinati secondo una relazione di priorità. L’avverbio “successivamente” contenuto nella norma si ricollega direttamente al presupposto della confisca priva di concretezza sui beni da apprendere, e non alla circostanza, autonoma e distinta, di una previa esecuzione con le modalità delle pene pecuniarie. L’interpretazione accolta valorizza, inoltre, principi di ragionevolezza ed efficacia, rimettendo alla discrezionalità del pubblico ministero – quale organo dell’esecuzione – la scelta del mezzo più idoneo, ferme restando le ordinarie garanzie di tutela degli interessati.

La Corte ha infine precisato che, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, l’art. 97, comma 2, del medesimo decreto impone di fare riferimento all’art. 660 cod. proc. pen. nella versione antecedente alle modifiche, con la conseguente non necessità dell’ingiunzione al pagamento rivolta dal pubblico ministero al condannato. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al tribunale di Forlì.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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