Revoca della cautela estradizionale e interesse alla riparazione (Cass. pen. Sez. VI n. 8928 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni de libertate, l’intervenuta revoca della misura cautelare custodiale non determina l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza applicativa o confermativa della misura, allorché l’interessato abbia personalmente manifestato e debitamente motivato l’intenzione di servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione. Al di fuori del caso di intervenuta consegna allo Stato richiedente — in cui l’interesse non può essere ravvisato neppure in tale prospettiva — l’impugnazione conserva rilievo giuridico e il giudice di legittimità deve esaminarla nel merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 21 novembre 2024, ha respinto l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata a una persona nei cui confronti era pendente un procedimento di estradizione richiesta dall’autorità peruviana. L’estradando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per l’insussistenza delle condizioni dell’estradizione a causa delle condizioni carcerarie esistenti nello Stato richiedente e del grave sovraffollamento degli istituti penitenziari.
Nelle more, la Corte territoriale ha revocato la misura con ordinanza del 9 dicembre 2024, dando atto che entro il termine di novanta giorni stabilito dal Trattato bilaterale tra Italia e Perù non era pervenuta dal Ministero della Giustizia la comunicazione relativa alla domanda di estradizione, né quella del Ministero degli Affari esteri. Il ricorrente ha comunque rappresentato, con memoria e procura speciale, il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, prospettando una futura istanza di riparazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta in via preliminare la questione della perdurante sussistenza dell’interesse all’impugnazione, venuto meno in astratto il provvedimento cautelare. La Corte richiama il principio per cui, in tema di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per sopraggiunta carenza di interesse, non ravvisabile neppure nella prospettiva della riparazione (Sezioni Unite n. 6624 del 2012).
Nel caso di specie, tuttavia, la consegna non è stata disposta. Trova quindi applicazione il diverso principio di carattere generale, elaborato in materia di impugnazioni de libertate, secondo cui l’impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura custodiale è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora l’ordinanza genetica sia stata annullata, poiché l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria. La regola incontra però un’eccezione: essa non opera se l’interessato abbia personalmente manifestato e motivato l’intenzione di servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione (Sez. VI n. 49861 del 2018).
Poiché tale manifestazione è intervenuta nel procedimento, la Corte riconosce sussistente un interesse giuridicamente rilevante all’esame del ricorso, nonostante la revoca della misura. Nel merito, però, il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Quanto alle misure cautelari applicate in via provvisoria nel procedimento di estradizione, al giudice nazionale è riconosciuta una base di giudizio ridotta: ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione attiene al solo presupposto del pericolo di fuga (Sez. IV n. 36945 del 2024).
L’ordinanza impugnata motiva non illogicamente sulla permanenza del concreto pericolo di sottrazione alla procedura estradizionale, desunto dall’assenza di legami affettivi o lavorativi sul territorio italiano. Tale profilo non è oggetto di censura. Anche la doglianza sull’insussistenza delle condizioni dell’estradizione è manifestamente infondata: le questioni relative al sovraffollamento carcerario avrebbero dovuto essere approfondite mediante richieste di informazioni integrative sul trattamento penitenziario concretamente applicabile (Sez. VI n. 22818 del 2020), non prospettando ragioni ostative di carattere assoluto.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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