Improcedibilità per carenza di interesse non cessazione materia (TAR Lazio n. 8092 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale della cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, si perfeziona solo con il concorso di una pluralità di adempimenti: il tempestivo versamento da parte dell’azienda fornitrice della quota ridotta e l’attestazione della regione o provincia autonoma, comunicata senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, dell’avvenuto tempestivo pagamento. In assenza della comunicazione dell’ente, non si configura la cessazione della materia del contendere, ma una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato, con ricorso trasposto da un precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i provvedimenti con cui la Provincia autonoma di Trento aveva dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per i dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida e l’Accordo sancito in Conferenza permanente Stato-Regioni il 7 novembre 2019.

Con memoria del 24 marzo 2026, la società aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla procedura di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, provvedendo al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitato. Tuttavia, la Provincia autonoma di Trento non aveva effettuato alla segreteria del TAR la comunicazione dell’atto di accertamento dell’avvenuto pagamento, requisito richiesto dalla norma per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la disciplina recata dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, osservando che la norma subordina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti il ripiano della spesa per dispositivi medici al concorso di una pluralità di presupposti: da un lato, l’integrale e tempestivo versamento da parte dell’azienda fornitrice della quota ridotta del 48% dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali; dall’altro, l’accertamento da parte della regione o della provincia autonoma dell’avvenuto versamento, mediante provvedimenti da pubblicare nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e da comunicare senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.

Il Tribunale ha quindi valorizzato la natura di fattispecie complessa della causa di definizione del giudizio, il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi: l’azienda fornitrice, tenuta al pagamento, e l’ente regionale o provinciale, tenuto all’attestazione e alla comunicazione. La norma, nel richiedere la comunicazione alla segreteria del TAR, attribuisce a tale adempimento valore costitutivo ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente documentato l’avvenuto pagamento della quota ridotta, la Provincia autonoma di Trento non aveva provveduto alla comunicazione prescritta. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che non potesse configurarsi l’ipotesi legale della cessazione della materia del contendere, difettando un elemento costitutivo della fattispecie. Ha rilevato, invece, la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in quanto la società, aderendo alla procedura agevolata e versando la quota, aveva manifestato la volontà di abbandonare il contenzioso.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della controversia e dalle sopravvenienze normative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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