Grandi eventi calabresi: evento realizzato difforme dal formulario, nessuna agevolazione (TAR Calabria n. 839 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione di una domanda di agevolazione economica bandita da una Regione, l’amministrazione deve verificare la corrispondenza tra l’evento effettivamente realizzato e quello programmato nel formulario di partecipazione. La difformità oggettiva tra i due giustifica il diniego di ammissione, poiché il sostegno è connesso al progetto come presentato e non a un progetto diverso. Non integra eccesso di potere per difetto di istruttoria il provvedimento che, accertata la mancata realizzazione del progetto nei termini fissati dal bando, escluda la domanda dalla graduatoria, anche quando il diverso evento sia stato comunque svolto entro il termine finale dell’avviso.
Il Fatto
Un Comune calabrese ha partecipato all’avviso pubblico di selezione indetto dalla Regione per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi e per la concessione di un sostegno economico riferito all’annualità 2020. Con il decreto impugnato, l’evento per cui era stato richiesto il marchio è stato ritenuto non agevolabile perché non realizzato nell’arco temporale fissato dall’avviso, e quindi entro il 31 dicembre 2020.
L’Ente locale ha proposto ricorso per l’annullamento di quel decreto, nella parte di approvazione della graduatoria definitiva, e per la declaratoria del diritto all’inserimento nella graduatoria stessa. Ha dedotto di aver realizzato l’evento entro il termine, con documentazione trasmessa alla Regione che sarebbe stata trascurata, e che la corretta valutazione avrebbe comportato l’ammissione al finanziamento. La Regione ha resistito, evidenziando che l’evento descritto nel formulario non era stato realizzato. L’istanza cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il nodo della controversia nella corrispondenza tra il progetto ammesso a valutazione e quello concretamente eseguito. Il formulario di partecipazione indicava una serie di eventi distribuiti in più giornate di settembre, in località diverse, con conferenze, proiezioni, presentazioni di libri, momenti enogastronomici e una mostra di strumenti musicali.
Il giudice amministrativo rileva una palese difformità tra quanto programmato e quanto realizzato: l’evento effettivamente svolto si è risolto in tre giornate di spettacolo in streaming, collocate a fine dicembre, con contenuti e struttura estranei al progetto originario. La circostanza che l’attività si sia svolta entro il 31 dicembre 2020 non è sufficiente, perché il bando presuppone la realizzazione del progetto presentato e non di un evento diverso.
La Corte richiama quindi la valutazione della Regione, che aveva collocato la domanda tra quelle non agevolabili in applicazione del bando. Il percorso argomentativo esclude il travisamento dei fatti e il dedotto difetto di istruttoria: la documentazione prodotta non dimostra la realizzazione del progetto, ma semmai conferma che è stato posto in essere qualcosa di differente rispetto a quanto dichiarato in sede di partecipazione.
Ne discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della natura pubblica dei contendenti e della sostanziale mancanza di attività difensiva dopo la pronuncia sull’istanza cautelare.
Nota della Redazione
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