Informativa antimafia ostativa: effetti sui titoli edilizi e ritiro vincolato (Cons. Stato n. 5655 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce all’informazione antimafia gli stessi effetti della comunicazione antimafia, sicché le decadenze di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 non sono limitate ai soli rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Le decadenze derivanti dall’informativa interdittiva si estendono anche ai titoli edilizi — permesso di costruire e SCIA — quando questi si inseriscono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Ne consegue che il ritiro del titolo va qualificato come atto vincolato di accertamento della decadenza, non come annullamento in autotutela, con inapplicabilità dei termini dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990. La legittimità del provvedimento va valutata con riguardo al momento della sua adozione, restando irrilevante il venir meno sopravvenuto dell’interdittiva.
Il Fatto
Una società ha presentato ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha disposto il ritiro, in autotutela, di un permesso di costruire e degli effetti di una SCIA alternativa, relativi a un intervento di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale. Il provvedimento comunale si fondava su una pluralità di ragioni, tra cui la ritenuta incapacità giuridica della società derivante da un’informativa antimafia ostativa.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo la motivazione fondata sull’informativa di per sé sufficiente, qualificando l’atto come ritiro vincolato e accertativo della temporanea incapacità del destinatario. La società ha proposto appello, deducendo sette motivi e riproponendo i motivi di primo grado assorbiti, oltre a una domanda risarcitoria in via subordinata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’irrilevanza del decreto prefettizio sopravvenuto che ha accertato il venir meno delle ragioni dell’interdittiva. La legittimità dell’atto impugnato va valutata con riferimento al momento in cui fu adottato, sicché la sopravvenienza non incide sul giudizio. È sufficiente il deposito della nota prefettizia del 5 luglio 2022, dalla quale si desume l’adozione dell’informativa di conferma ostativa.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono infondati. L’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 impone al Prefetto di adottare l’informazione antimafia in luogo della comunicazione liberatoria, e a tale informazione la giurisprudenza amministrativa e costituzionale riconosce gli stessi effetti della comunicazione. La Corte costituzionale, sentenza n. 57 del 2020 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92 del medesimo decreto. Il Consiglio richiama altresì la sentenza n. 4 del 2018 della Corte costituzionale e la Cons. Stato n. 6057 del 2019, che ha chiarito l’estensione delle verifiche anche alle ipotesi di SCIA.
Il passaggio decisivo riguarda la riferibilità degli effetti interdittivi ai titoli edilizi. Permesso di costruire e SCIA oggetto del ritiro afferiscono all’esercizio di un’attività imprenditoriale, inserendosi in un’operazione economica di costruzione e successiva vendita degli immobili. Le decadenze derivanti dalla misura interdittiva sono pertanto estensibili a tali titoli. In questa prospettiva la Corte valorizza il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni e informazioni antimafia, richiamando la Cons. Stato n. 565 del 2017 e la Cons. Stato n. 1109 del 2017.
Il terzo motivo è respinto: corretta è la qualificazione del provvedimento come atto di ritiro vincolato e accertativo della temporanea incapacità. Le deroghe dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 non operano, poiché il rilascio del titolo è intervenuto dopo l’informazione antimafia. Infondati anche il quarto e il quinto motivo: il rilascio del permesso e la SCIA si collocano nel periodo di vigenza degli effetti dell’interdittiva.
Il sesto motivo cade perché il protocollo di legalità non è requisito di validità del ritiro. Il settimo è infondato perché l’atto, qualificato come accertamento vincolato della decadenza, non soggiacce ai termini dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990. L’appello è respinto, con assorbimento dei motivi riproposti; la domanda risarcitoria è infondata per insussistenza di un affidamento tutelabile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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