Emersione lavoro irregolare: rigetto vincolato in caso di rinuncia dell’amministratore di sostegno (TAR Lombardia n. 2275 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il provvedimento che rigetta l’istanza per rinuncia del datore di lavoro ha natura vincolata, poiché difetta il presupposto fondamentale del procedimento, costituito dalla domanda del datore medesimo. Qualora il datore di lavoro sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, la domanda presentata personalmente in difetto di capacità non è idonea ad avviare il procedimento se non ratificata dall’amministratore. L’esercizio dei poteri di rappresentanza da parte dell’amministratore di sostegno, che rinunci all’istanza nell’interesse del beneficiario, preclude la prosecuzione del procedimento. Ne consegue che non assumono rilievo le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative, atteso che alcun contributo procedimentale poteva essere apportato in un procedimento non avviabile per difetto di legittimazione.

Il Fatto

Il ricorrente presentava alla Prefettura di Lodi, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lett. c), del d.l. n. 34/2020, istanza di emersione di un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario. Lo Sportello Unico richiedeva la documentazione e convocava le parti per gli incombenti di verifica, con l’avvertenza che l’assenza avrebbe comportato il rigetto della pratica.

Alla convocazione si presentava soltanto l’amministratrice di sostegno del datore di lavoro, che depositava dichiarazione di rinuncia all’istanza. La Prefettura rigettava quindi la domanda. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’eccesso di potere, per avere fatto affidamento sulla proposta di lavoro senza conoscere la condizione di incapacità del datore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa. L’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio. Il comma 15 prevede che lo Sportello Unico, verificata l’ammissibilità della dichiarazione, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno, con archiviazione del procedimento in caso di mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo.

Il punto centrale è la natura del provvedimento impugnato: il rigetto conseguente alla rinuncia alla domanda di emersione è vincolato, perché manca il presupposto fondamentale dell’avvio del procedimento, ossia la domanda del datore di lavoro.

Il Giudice tutelare competente aveva nominato, ai sensi dell’art. 404 cod. civ., il Sindaco quale amministratore di sostegno del datore, prevedendo che costui non potesse disporre del proprio patrimonio oltre un ammontare mensile predeterminato. La sentenza riservava in via esclusiva all’amministratore il compito di provvedere, ove necessario, all’assunzione di persone per l’assistenza del beneficiario, stipulando il relativo contratto.

L’amministratore di sostegno, con la rinuncia, ha legittimamente esercitato i propri poteri, non ratificando la domanda presentata personalmente dal beneficiario e precludendo così il compimento di un’attività vietata dal Giudice tutelare. Il difetto di capacità di agire del datore alla data della domanda non è stato sanato.

Il Tribunale esclude pertinenza al richiamo dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998: il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro regolare già instaurato e poi cessato, ipotesi diversa da quella in esame, in cui il rapporto non è mai sorto per effetto della rinuncia. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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