Definito il difetto di interesse dopo il versamento del payback (TAR Lazio n. 7276 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il pagamento della quota ridotta determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti di ripiano, che va dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni censura di merito e compensazione delle spese di lite. La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che ricorre solo quando l’operato successivo della parte pubblica risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e le linee guida per il ripiano, nonché le intese intervenute in Conferenza Stato-Regioni.
La ricorrente ha dedotto sia vizi derivanti dalla dedotta illegittimità costituzionale e comunitaria delle norme primarie che disciplinano il meccanismo del c.d. payback, sia vizi propri dei singoli provvedimenti impugnati, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano con il versamento, entro trenta giorni, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La ricorrente ha documentato, con memoria del 23 gennaio 2026, di aver versato alla Regione Piemonte la quota ridotta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Il Collegio ha qualificato l’esito come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 2023 che distingue tale istituto dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima postula un’attività satisfattiva della pubblica amministrazione, mentre la carenza di interesse ricorre, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Il Tribunale ha rilevato che nella fattispecie difettavano gli adempimenti comunicativi che la novella pone a carico di Regioni e Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti, ma ha comunque dichiarato il ricorso improcedibile, assorbendo ogni questione di merito e compensando integralmente le spese per la complessità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.