Il ricorso straordinario non è un quarto grado di giudizio (Cass. pen. Sez. 4 n. 17873 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura meramente percettiva e consiste in una svista o in un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dal requisito della decisività. Non integra l’errore di fatto l’errore di giudizio, né i vizi di interpretazione di norme giuridiche o la valutazione degli atti processuali. Il rimedio non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio sulla sentenza di legittimità, né di dolersi di vizi che, ove riscontrati, sarebbero vizi motivazionali del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della corte territoriale, che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Con il ricorso straordinario, la difesa lamentava che la Corte fosse incorsa in errore di fatto nella valutazione di due condotte: la ricezione di rifiuti classificati con il codice CER 150106, in realtà costituiti da miscugli di materiali; e l’introduzione nella regione Campania di rifiuti extraregionali senza il prescritto protocollo di intesa. Il difensore depositava memoria di replica insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha preliminarmente ricostruito l’ambito applicativo del rimedio, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 16103 del 2002. L’errore di fatto deducibile ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia influito sul processo formativo della volontà del giudice, determinando una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Sono invece estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche e ogni ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo.
Applicando tali principi, la Corte ha escluso che nel caso di specie ricorressero i presupposti dell’errore di fatto. Dal raffronto tra il contenuto dei motivi di ricorso, come riassunti nella sentenza impugnata, e la loro disamina, è emerso che i giudici di legittimità non erano incorsi in alcun errore percettivo, ma avevano argomentato e replicato alle doglianze formulate. Quanto al flusso di rifiuti di cui alla lettera A), la Corte aveva ritenuto non censurabili le argomentazioni dei giudici di merito sulla illiceità della gestione di rifiuti misti sotto il codice CER 150106; quanto al flusso B), il motivo era stato giudicato meramente reiterativo di quello già dedotto in appello, cui la corte territoriale aveva replicato richiamando la normativa emergenziale e i provvedimenti della Regione Campania.
La Corte ha quindi rilevato che le doglianze, già per come prospettate, non deducevano errori di fatto nel senso indicato, ma apparivano volte a sindacare la legittimità della motivazione della sentenza di legittimità e l’adeguatezza degli argomenti individuati, profilo estraneo al perimetro del rimedio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.