Motivazione apparente: unico vizio deducibile nel controllo volontario in Cassazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 2037 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la corte d’appello decide sull’ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 è ammissibile solo per violazione di legge, restando applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. Ne consegue che è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il sindacato sull’illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi unicamente denunciare, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, l’ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente. Il giudice di legittimità non può pertanto procedere a una rilettura degli elementi indiziari già valutati dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società, colpita da informazione antimafia interdittiva, proponeva istanza di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale rigettava l’istanza e la Corte d’appello di Napoli confermava il diniego, ritenendo sussistenti il condizionamento mafioso, il suo carattere non occasionale e l’impossibilità di bonifica dell’impresa.
La società ricorreva per cassazione, lamentando la commistione delle condizioni di cui al primo e al sesto comma dell’art. 34-bis e deducendo, in modo promiscuo, vizi di violazione di legge, motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, censurava la valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva, reputati risalenti e scarsamente significativi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia di controllo giudiziario volontario. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il giudice deve accertare sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che la concreta possibilità di riallineamento dell’impresa al contesto economico sano, non limitandosi a prendere atto dell’interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo.
La Corte ha poi rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite, sulla possibilità di rigettare la richiesta di controllo giudiziario per insussistenza del presupposto dell’infiltrazione mafiosa, già accertato dall’organo amministrativo. Nel caso di specie, tuttavia, ha ritenuto non necessario attendere l’esito di tale decisione, poiché l’affermazione censurata non costituiva l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.
La Corte d’appello, infatti, non si era limitata a confermare il rigetto sulla base dell’assenza del pericolo di infiltrazioni, ma aveva motivato ampiamente sulla sussistenza del condizionamento, sulla sua non occasionalità e sulla impossibilità di bonifica della società. Il giudice di legittimità ha quindi ricordato che il ricorso avverso tali decisioni è ammesso solo per violazione di legge, essendo applicabili i limiti di cui agli artt. 10, comma 3, e 27, d.lgs. n. 159 del 2011.
Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente sollecitassero una rilettura di dati indiziari già considerati dal giudice di merito, vertendo su profili di natura valutativa dell’apprezzamento proprio del giudizio di merito. Tale critica non integra la denuncia di una motivazione apparente o inesistente, unico vizio deducibile in sede di legittimità, ma si limita a evidenziare presunte fragilità nella consistenza indiziaria degli elementi valorizzati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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