Proroga del 41-bis: sindacato di legittimità esteso al vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 21250 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il ricorso per cassazione, pur esperibile solo per violazione di legge, consente al giudice di legittimità di sindacare la mancanza di motivazione, dovendosi in tale vizio ricondurre tutti i casi in cui il provvedimento risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da apparire meramente apparente o inidoneo a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito. La legittimità della proroga non esige la sopravvenienza di fatti nuovi dimostrativi del perdurante collegamento, ma la verifica che non siano sopraggiunti elementi idonei a escludere la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali. Non integrano violazione di legge le censure che, sotto veste formale, sollecitano un riesame del merito delle circostanze di fatto.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da un’ordinanza con cui il Trib. Sorveglianza di Roma ha disposto la proroga del regime detentivo differenziato nei confronti di un condannato, sul presupposto della persistente attualità del pericolo di collegamenti con l’organizzazione criminale di riferimento.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’insufficienza e l’apparenza della motivazione e la mancata ponderazione degli elementi dimostrativi dell’attualità del pericolo. Il ricorso è affidato alla sola deduzione di violazione di legge, secondo il modulo imposto dalla norma.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica affrontata attiene all’ampiezza del sindacato di legittimità ammesso contro l’ordinanza che proroga il regime differenziato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., che circoscrive il ricorso alla sola violazione di legge.

Il Collegio precisa però che tale limitazione non confina il controllo alla sola inosservanza di disposizioni sostanziali e processuali, ma si estende alla mancanza di motivazione. Vi rientrano i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, fino a risultare meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Richiama, sul punto, Sez. U. n. 25080 del 28.5.2003, Pellegrino.

Quanto agli indicatori dell’attualità del pericolo, la Corte ribadisce che la proroga presuppone l’accertamento del mancato venir meno della capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale. Rilevano, tra gli altri, il profilo criminale, la posizione rivestita nel sodalizio, la perdurante operatività del gruppo e la sopravvenienza di nuove incriminazioni: fattori indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis e non necessariamente sopravvenuti (Sez. I n. 2660 del 9.10.2018, Vinciguerra; Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, Badagliacca). Tali elementi non coincidono con il mero decorso del tempo né con un generico riferimento ai risultati del trattamento penitenziario (Sez. I n. 32337 del 3.7.2019, Graviano).

Applicando tali parametri, il provvedimento impugnato risulta congruo: il Tribunale ha valorizzato il ruolo di vertice rivestito dal condannato, la perdurante operatività del gruppo attestata dagli atti investigativi e l’assenza di indicatori di effettivo ravvedimento, dovendosi ritenere strumentale la dissociazione e utilitaristica la confessione di taluni episodi.

Il ricorso, invece, si risolve in contestazioni di fatto e generiche, già disattese in un precedente giudizio di legittimità, senza confrontarsi con il percorso giustificativo: sotto veste formale esso tende a provocare una nuova valutazione del merito, insindacabile in sede di legittimità. Non fondata è la doglianza sull’asserita necessità di “prove nuove”, poiché ciò che la misura tende a prevenire è la possibilità dei contatti, con riferimento alla Corte cost. n. 417 del 2004. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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