Frequentazioni ambigue e ruolo apicale escludono la riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 17874 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. ricorre quando il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave, mediante comportamenti extraprocessuali o processuali la cui incidenza causale deve essere specificamente motivata dal giudice. La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in attività illecite si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave, a condizione che sia posta in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. L’appartenenza in posizioni apicali a un sodalizio mafioso responsabile di un reato-fine è idonea a creare colposamente, in re ipsa, l’apparenza della corresponsabilità dell’indagato in ordine a quel reato. Il giudice della riparazione può rivalutare i fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, secondo un iter logico-motivazionale autonomo, con il solo limite di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un uomo, deceduto in corso di causa, che era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’aggravante mafiosa, dal quale era stato poi assolto con sentenza definitiva. Il giudice della riparazione aveva escluso l’indennizzo ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa dell’istante, da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.
La Corte territoriale aveva valorizzato la posizione di spicco dell’uomo all’interno di un clan operante nella città, la sua qualità di vittima designata di un attentato avvenuto pochi giorni prima dell’omicidio per cui era stato assolto, nonché le sue frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività criminali. Gli eredi dell’istante hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice della riparazione raffrontato il proprio giudizio con quello di gravità indiziaria del GIP e per non aver individuato la connessione causale tra le condotte valorizzate e l’applicazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel richiamare la costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ha premesso che il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, accertando non se la condotta integri gli estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Tale potere di rivalutazione incontra il limite di non poter ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali.
Con riferimento alla fattispecie concreta, la Corte ha ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta a essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. Ha tuttavia precisato il limite applicativo del principio: non tutte le frequentazioni sono idonee a integrare la colpa, ma solo quelle che siano poste in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Il giudice della riparazione deve quindi rilevare il tipo e la qualità delle frequentazioni per evidenziare l’incidenza del comportamento sulla determinazione della detenzione.
La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto buon governo di tali principi. Il dato dell’appartenenza dell’istante al clan in posizione apicale, unitamente alla circostanza che egli fosse stato l’effettivo destinatario dell’azione criminosa che aveva portato al decesso di un esponente del clan rivale, aveva colposamente creato l’apparenza del suo coinvolgimento nel successivo e ritorsivo omicidio. La valutazione conclusiva, secondo cui l’appartenenza in posizioni apicali a un sodalizio responsabile di un reato-fine sia idonea a creare in re ipsa l’apparenza della corresponsabilità, è stata giudicata conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
I ricorsi sono stati rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e nulla per le spese in favore del Ministero resistente, atteso il carattere tautologico delle deduzioni svolte in sede di memoria difensiva.
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Nota della Redazione
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