Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese prima degli indizi e limite del giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. 2 n. 17958 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. solo le prove acquisite in violazione di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. Le dichiarazioni rese da chi, escusso come persona informata sui fatti, avrebbe dovuto essere sentito come indagato, assunte in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., non integrano una violazione di un divieto probatorio, trattandosi di regola che disciplina le modalità di acquisizione dell’elemento istruttorio. È altresì inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività tramite la cd. “prova di resistenza”. È inammissibile il motivo che introduce per la prima volta in cassazione una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come la mancanza di una condizione di procedibilità.

Il Fatto

Con sentenza del 11/09/2025 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Bari, che aveva condannato il Lagalante per furto e ricettazione e il Lafornara per simulazione di reato e truffa assicurativa. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Lafornara in qualità di persona informata sui fatti, quando già sussistevano elementi per ritenerlo indagato, nonché l’omessa declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela in relazione al furto di energia elettrica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in appello. In particolare, con riguardo all’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, la Corte ha ribadito che nel giudizio abbreviato la rilevanza è limitata alle prove acquisite in violazione di un divieto probatorio. Ha precisato che la nozione di «violazione di un divieto probatorio» di cui all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. non coincide con quella, più ampia, di «violazione dei divieti stabiliti dalla legge» di cui all’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., escludendo dall’area delle inutilizzabilità rilevabili le violazioni di regole che disciplinano le modalità di acquisizione della prova, come l’art. 63 cod. proc. pen. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano dedotto la decisività delle dichiarazioni ai fini della cd. “prova di resistenza”, essendo l’accertamento di responsabilità basato anche su altri elementi.

La Corte ha poi giudicato generici i motivi di ricorso riguardanti la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove, richiamando la doppia conforme, che circoscrive il sindacato di legittimità al travisamento della prova. Ha invece esaminato il motivo relativo alla mancanza di querela nel reato di furto di energia elettrica, osservando come la questione, già proponibile dinanzi alla Corte di merito, non fosse stata dedotta nei motivi di appello. Secondo i principi delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015, Ricci, l’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di giudizio che presuppone la proposizione di una valida impugnazione: l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità d’ufficio del difetto della condizione di procedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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