Associazione mafiosa aggravata e presunzione cautelare carceraria (Cass. pen. Sez. II n. 17959 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria, prevista per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità. Tale prova contraria non è desumibile dal solo fattore del decorso del tempo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sull’appello del Pubblico ministero, aveva riformato l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Catanzaro aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La sostituzione era stata disposta all’esito del giudizio di secondo grado, che aveva ridimensionato l’impostazione accusatoria, confermando la condanna per una sola ipotesi di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale, ritenendo che il decorso del tempo non fosse sufficiente a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., aveva ripristinato la custodia in carcere. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, incentrati entrambi sulla valutazione di adeguatezza della misura intramuraria rispetto agli arresti domiciliari.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha chiarito che il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di misure cautelari, considerato che l’imputato è stato condannato, all’esito del giudizio di appello, per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 629 e 416-bis.1 cod. pen. La doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si estende anche ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha inoltre ribadito che la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione dell’art. 274 cod. proc. pen. Ne consegue che tale presunzione comporta, salvo prova contraria, la sussistenza dei caratteri di attualità e concretezza della pericolosità, prova contraria che non può essere desunta dal solo fattore del decorso del tempo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi ostativi al superamento della presunzione, evidenziando la mancanza di indicatori di una cessata sussistenza di interessi comuni con il sodalizio di ‘ndrangheta di riferimento. Il riferimento alla circostanza che l’imputato fosse destinatario di misura cautelare in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. nell’ambito del procedimento cd. Rinascita-Scott, in quanto pacifico nella stessa prospettazione difensiva, non costituisce motivo fondante della decisione ma un fattore in sé ostativo al superamento della presunzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure