Omessa nomina interprete nullità regime intermedio onere allegazione pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. 2 n. 19287 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di traduzione degli atti, l’omessa nomina di un interprete all’imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo a una nullità a regime intermedio. Ne consegue che l’imputato ha l’onere, in coerenza con la natura generale della nullità che viene in rilievo, di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato per il delitto di rapina impropria di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., qualificando la condotta come consumata. La Corte d’appello di Roma, investita dell’impugnazione, aveva parzialmente riformato la sentenza riducendo il trattamento sanzionatorio per adeguarlo alla gravità della condotta, ma confermando l’accertamento della responsabilità.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore, deducendo quattro motivi di ricorso: la nullità assoluta della sentenza per mancata assistenza dell’interprete nella fase di discussione del giudizio abbreviato; l’erronea qualificazione della condotta come rapina impropria piuttosto che come tentato furto ed eventuale resistenza a pubblico ufficiale; la mancata qualificazione della condotta come rapina tentata; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati, in mancanza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, concernente l’omessa nomina dell’interprete, la Corte ha rilevato che lo stesso era del tutto reiterativo e privo del necessario confronto con la decisione della Corte d’appello, la quale aveva puntualmente risposto sull’identico motivo proposto in appello. Il ricorrente non si era confrontato con la ragione della decisione, fondata sulla natura relativa della nullità eccepita e sulla mancata attivazione della difesa al momento della sua asserita verificazione, nonché sugli ulteriori elementi che dimostravano la piena conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato.
La Corte ha richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 44251 del 2024, Pllumaj; Sez. 5, n. 48102 del 2023, Zerrouq; Sez. 6, n. 3993 del 2025, Dabo; Sezioni Unite n. 38306 del 2025, Ndiaye), secondo cui l’omessa nomina dell’interprete all’imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo a una nullità a regime intermedio. L’imputato ha quindi l’onere di indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente l’allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.
I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente in quanto connessi, sono stati ritenuti non consentiti in quanto totalmente reiterativi e risolventisi in una lettura alternativa del merito. La Corte ha evidenziato la mancanza di confronto con la motivazione della Corte d’appello, che aveva specificamente ricostruito la condotta imputata, la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici della rapina impropria consumata, con particolare riferimento all’assenza di soluzione di continuità tra sottrazione, fuga e violenza.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato non consentito in quanto reiterativo e aspecifico, mancando il confronto con l’argomentazione della Corte territoriale, che aveva considerato il tema delle circostanze attenuanti generiche in correlazione con la recidiva, la personalità dell’imputato e l’impossibilità di valutare in termini di speciale tenuità il disvalore della condotta. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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