Archiviazione e successiva condanna per ricettazione non configurano ne bis in idem (Cass. pen. Sez. 2 n. 14602 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ne bis in idem, il decreto di archiviazione non è annoverato tra i provvedimenti preclusivi di un successivo esercizio dell’azione penale, poiché, lungi dal determinare un giudicato, legittima l’inazione del pubblico ministero. La preclusione processuale sorge solo allorché, per il medesimo fatto, l’azione penale sia esercitata in diversi procedimenti. Ne consegue che l’archiviazione intervenuta per il reato di furto non osta alla successiva condanna per ricettazione, difettando l’identità del fatto storico-naturalistico: le due fattispecie si differenziano sul piano strutturale della condotta, atteso che il furto si fonda sulla sottrazione e sull’impossessamento, mentre la ricettazione presuppone la previa realizzazione di un fatto-reato, con la conseguente esclusione di qualsivoglia violazione del divieto di bis in idem.
Il Fatto
Con sentenza del 17/06/2025, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., per aver acquistato un orologio di provenienza furtiva. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione degli artt. 649 e 614 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per avere i giudici di merito violato il divieto di bis in idem. L’imputato assumeva che, per il medesimo fatto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova avesse già proceduto, disponendo l’archiviazione del procedimento per il furto dell’orologio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente evidenziato che il provvedimento di archiviazione era intervenuto con riguardo all’ipotesi di furto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., ossia per una diversa e autonoma fattispecie di reato. Ha altresì osservato che la questione sollevata dal ricorrente si fondava sull’erroneo presupposto che il decreto di archiviazione, anche se emesso all’esito di indagini che avevano escluso la responsabilità, potesse assumere efficacia preclusiva, in applicazione analogica della disciplina dettata in materia di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte ha disatteso tale impostazione, richiamando il principio consolidato per cui, in materia di bis in idem, l’emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall’esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Ha richiamato, in proposito, Sez. 1, n. 39498 del 2023 e Sez. 1, n. 15617 del 2022, rilevando che la preclusione si determina solo quando, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l’azione penale in diversi procedimenti. Nel caso dell’archiviazione, invece, il pubblico ministero non esercita l’azione e chiede al giudice per le indagini preliminari un decreto che legittima l’inazione, sicché viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen., tanto più che l’art. 669 cod. proc. pen. non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare conflitto tra giudicati.
La Corte ha, inoltre, escluso che i due procedimenti avessero ad oggetto un idem factum. Ha ricordato, sul punto, che l’identità del fatto sussiste quando vi è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona (Sezioni Unite n. 34655 del 2005). Ha richiamato altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, secondo cui il fatto storico-naturalistico rileva ai fini del divieto di bis in idem secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento. Alla luce di tali definizioni, la Corte ha ritenuto di tutta evidenza che furto e ricettazione non siano espressione di un idem factum: il primo si caratterizza per una condotta basata sulla sottrazione e sull’impossessamento, mentre la seconda presuppone la previa realizzazione di un fatto-reato, quale il furto. La diversità degli elementi strutturali delle due fattispecie esclude l’identità del fatto e, con essa, la denunciata violazione del ne bis in idem. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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