Recidiva aggravata ad effetto speciale e allungamento del termine prescrizionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 19168 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando sia applicata come circostanza aggravante ad effetto speciale, produce effetti sul calcolo del termine di prescrizione del reato. Essa incide sia sul computo del termine-base previsto dall’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’entità della proroga del termine medesimo in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. Ne consegue che, in presenza di un doppio aumento del termine necessario a prescrivere, la verifica dell’avvenuta maturazione della prescrizione deve essere compiuta tenendo conto di tale maggiorazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ne aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione. Con il primo motivo di ricorso deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata, a suo dire, antecedentemente alla pronuncia impugnata. Con il secondo motivo lamentava invece un vizio di violazione di legge in ordine all’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione. Ha richiamato il principio per cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, qualificandosi come circostanza aggravante ad effetto speciale, non rileva soltanto ai fini del trattamento sanzionatorio ma incide sulla stessa durata del termine di prescrizione. In particolare, essa determina un aumento del termine-base ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen. e, contestualmente, un ampliamento della proroga massima prevista in caso di atti interruttivi dall’art. 161, secondo comma, cod. pen..
Gli ermellini hanno posto a sostegno di tale conclusione una serie di precedenti di legittimità convergenti, tra cui Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 e Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018.
Nel caso concreto, la Corte ha verificato come, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il termine di prescrizione del reato di ricettazione non risultasse ancora maturato al momento della pronuncia impugnata, rendendo corretto il diniego della declaratoria di estinzione richiesta.
Quanto al secondo motivo, relativo all’applicazione della recidiva, la Corte lo ha ritenuto parimenti manifestamente infondato e reiterativo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Il giudice di merito aveva evidenziato, in rapporto ai precedenti specifici dell’imputato, la sintomaticità della maggiore pericolosità sociale e della perdurante inclinazione delinquenziale, assolvendo così all’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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