IRAP e autonoma organizzazione: niente imposta per il professionista che opera nella struttura altrui (Cass. civ. n. 27056/2025)
Corte di Cassazione, Sezione V Civile – Tributaria, ordinanza n. 27056/2025, pubblicata l’8 ottobre 2025 (R.G.N. 14825/2023; adunanza camerale del 2 luglio 2025; Presidente Aldo Carrato, Relatore Valentino Lenoci).
Il principio di diritto
L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, in quanto non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.
Il fatto
Un professionista chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IRAP versata per le annualità 2012 e 2013, deducendo di svolgere la propria attività nell’ambito della struttura organizzativa di una società di revisione – suo unico committente, di cui era socio in misura ridotta – senza una propria autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto, i giudici tributari di merito rigettavano la domanda. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo è fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 9451/2016, la Corte ribadisce che il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione ricorre solo quando il contribuente sia titolare e responsabile dell’organizzazione, e non quando sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità. Nel caso, il professionista non aveva dipendenti né beni strumentali propri ed era stabilmente inserito nell’organizzazione della società di revisione, unica responsabile: i proventi per attività svolte in una struttura organizzata da altri non sono soggetti a IRAP. Irrilevante la quota di partecipazione al capitale sociale, poiché la titolarità della struttura faceva comunque capo a un soggetto diverso dal contribuente. Il secondo motivo resta assorbito.
Esito: accoglimento del primo motivo; la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti che operano dentro la struttura di una società – di revisione, consulenza o simili – di cui sono soci o dipendenti, senza una propria organizzazione autonoma, i compensi non scontano l’IRAP: manca il presupposto dell’autonoma organizzazione, che richiede la titolarità e la responsabilità della struttura, non il mero avvalersene. La partecipazione societaria è irrilevante. La pronuncia offre una base concreta per le istanze di rimborso in situazioni analoghe.
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