Mancata applicazione attenuante casi minimi ricorso inammissibile per merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 18693 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure relative alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 62, n. 4, cod. pen. o alla dosimetria della pena, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione esente da evidenti illogicità e congruamente ancorata a elementi decisivi. Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti rilevanti, con implicita disattenzione degli altri. La graduazione della pena e la determinazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita conformemente agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 13/06/2025, confermava la condanna dell’imputato per il reato di truffa. L’imputato, ritenuto organizzatore della truffa concernente risarcimenti ed indennizzi di significativa entità, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Con riferimento al primo e al secondo motivo, con cui si contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha rilevato che le censure non sono consentite in sede di legittimità e risultano manifestamente infondate, essendo la motivazione della sentenza impugnata esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito ha infatti evidenziato come l’imputato rivestisse il ruolo di organizzatore della truffa.
Quanto al terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Nella specie, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto mediante il congruo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato.
Il quarto motivo, infine, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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