Configurabile la truffa aggravata per il finanziamento bancario garantito da fondo pubblico (Cass. pen. Sez. 5 n. 11330 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen., nel ricomprendere la nozione di “altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate”, include anche l’ipotesi della concessione di un finanziamento bancario assistito dalla garanzia di fondi pubblici, ove la prestazione della garanzia costituisca il presupposto determinante per l’erogazione del credito da parte del privato. Tale forma di aiuto pubblico, realizzata mediante l’agevolazione all’accesso al credito, integra il delitto di truffa aggravata anche quando l’induzione in errore riguardi l’istituto di credito, non essendo necessaria l’identità tra soggetto indotto in errore e soggetto che subisce il danno, purché sussista un nesso di causalità tra l’inganno, il profitto e il danno patrimoniale.

Il Fatto

Con sentenza del 23 novembre 2023, il GIP del Tribunale di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di numerosi imputati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, bancarotte, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché per numerosi reati-fine, condannandoli al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2024, aveva parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena inflitta ad uno degli imputati ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e prosciogliendo un altro imputato da alcune imputazioni, escludendo la posizione apicale nel sodalizio e rideterminando i trattamenti sanzionatori per altri soggetti.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo una pluralità di motivi. Il ricorrente Salvatore Priolo ha contestato la mancata valutazione del suo concorso nel reato associativo, mentre gli altri ricorrenti hanno sollevato questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti come truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, alla configurabilità del reato di autoriciclaggio, alla determinazione delle somme confiscate e alla riduzione di pena prevista dall’art. 442 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Priolo, osservando che il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., essendo la sua cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Con riferimento al motivo concernente la qualificazione dei fatti come truffe aggravate, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la nozione di “altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate” di cui all’art. 640-bis cod. pen. include la concessione di finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia di fondi pubblici. La garanzia, essendo gratuita per il beneficiario e assistita dalla garanzia dello Stato, costituisce una forma di aiuto pubblico all’accesso al credito, che genera un vincolo obbligatorio e l’assunzione di un rischio economico omologo a quello derivante dalla consegna diretta del denaro.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che la truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa e non una figura autonoma di reato, trovando applicazione la disciplina dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. in materia di ignoranza della circostanza aggravante. La Corte ha altresì escluso la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza nell’ipotesi di condanna del soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta anziché quale amministratore di fatto, ove rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta.

In relazione alla dedotta violazione del ne bis in idem, la Corte ha escluso la configurabilità di una duplicazione punitiva, evidenziando che la condotta distrattiva può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e al contempo il delitto di autoriciclaggio del profitto del precedente delitto di truffa aggravata, trattandosi di reati presupposti diversi. Quanto al reato di riciclaggio, ha precisato che tra questo e l’associazione per delinquere non sussiste alcun rapporto di presupposizione, operando la clausola di esclusione solo per chi abbia concorso nel reato presupposto.

La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi concernenti la riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando che tale riduzione ha una finalità meramente deflattiva ed è subordinata alla mancata impugnazione della sentenza di condanna. Ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, dichiarando inammissibile il ricorso di Salvatore Priolo con condanna al pagamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, nulla disponendo sulle spese in favore della parte civile non comparsa in udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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