Patteggiamento: insindibile la richiesta congiunta di pena e sanzione sostitutiva (Cass. pen. Sez. 1 n. 14522 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata. La sentenza che recepisce l’accordo ma omette di pronunciarsi sulla sostituzione della pena, rigettandola con separato provvedimento, è affetta da difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e deve essere annullata senza rinvio.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme applicava all’imputato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa. L’accordo, come risultante dall’istanza depositata in udienza e dal consenso del Pubblico Ministero, conteneva anche la specifica richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis cod. pen., riservandosi di allegare la documentazione relativa al programma di trattamento.

Il Giudice, con la sentenza di patteggiamento, recepiva la sola pena detentiva e pecuniaria, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione. Con separato e irrituale provvedimento inserito nel verbale di udienza, rigettava invece espressamente la domanda di sostituzione, ritenendo la pena non sostituibile in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dell’inadeguatezza del programma.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il vizio dedotto dal ricorrente — il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena e la sentenza emessa — come rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, dichiarando ammissibile il ricorso.

Nel merito, la Suprema Corte ha rilevato come l’istanza presentata dall’imputato contenesse una richiesta unitaria e complessa, volta ad ottenere sia l’applicazione della pena concordata sia la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il consenso del Pubblico Ministero, ribadito anche in udienza, aveva ad oggetto l’intero accordo, senza che fosse possibile distinguere tra le sue componenti.

Richiamando il principio già affermato dalle Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, la Corte ha ribadito che la richiesta di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena. Ne consegue che il giudice, ove ritenga la sostituzione non applicabile, non può scindere i termini del patto, rigettando la sola istanza di sostituzione e applicando la pena detentiva concordata, ma deve esercitare il controllo di ammissibilità sull’intera richiesta e, in caso di esito negativo, rigettarla integralmente.

L’aver il Giudice di merito emesso una sentenza che non corrisponde all’accordo intervenuto tra le parti integra pertanto il dedotto difetto di correlazione. La Corte ha concluso disponendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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