Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e piena disponibilità dell’azione (TAR Lazio n. 7882 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione. In tal caso, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che resta rimessa a personali e insindacabili considerazioni di quest’ultimo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Università LUM aveva sospeso, in autotutela, la sua immatricolazione al quarto anno del Corso di laurea LM in Medicina e Chirurgia per carenza di CFU, nonché il provvedimento presupposto del Ministero dell’Università e della Ricerca, recante diffida all’Ateneo rumeno a regolarizzare la propria posizione in merito agli accreditamenti richiesti per la riconoscibilità delle qualifiche.
Le amministrazioni intimate si costituivano chiedendo la reiezione del ricorso, mentre l’Università “Dunarea De Jos” di Galati si costituiva chiedendo l’accoglimento delle censure. La Sezione respingeva l’istanza cautelare ritenendo, in via sommaria, che l’atto indirizzato dal Ministero all’Ateneo straniero non apparisse illegittimo, configurandosi l’Italia quale Paese di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata successivamente, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione nel merito del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. I Dicasteri resistenti insistevano invece per la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile in ragione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. La pronuncia si fonda sul principio per cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente rinunciare al ricorso o dichiarare la perdita di interesse alla relativa decisione.
In tale evenienza, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere. Il Collegio richiama a sostegno il Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4859 del 2001 e il Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5832 del 2007.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi attesa la natura in rito della pronuncia e la novità delle questioni poste in ricorso.
Nota della Redazione
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