Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Umbria n. 110 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il beneficio della carta docenti, nessuna norma consente di subordinare la soddisfazione del credito all’espletamento della procedura amministrativa telematica predisposta dall’Amministrazione. La pretesa dell’Amministrazione che il creditore attenda ulteriormente, e senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, è eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. In mancanza di una sospensione dei giudizi e di modifiche delle procedure amministrative, non sussistono ragioni che si oppongano alla completa esecuzione della sentenza, con assegnazione di un termine all’Amministrazione e nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre spese legali.

Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e ha chiesto, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e, in caso di infruttuoso decorso, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto, dagli atti, che non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme in giudizi del tutto analoghi, in cui è stata affermata la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti.

Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro, il Collegio conferma l’orientamento già espresso. La pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi la presa in considerazione della propria posizione, né dispone la sospensione dei giudizi.

In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Collegio accoglie pertanto il ricorso, assegna all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del termine e su richiesta della parte, provveda in via sostitutiva al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme. Per l’attività svolta è previsto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate forfettariamente secondo i minimi tariffari a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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