Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 294 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di rinuncia al ricorso non notificato nei termini rituali, ossia almeno dieci giorni prima dell’udienza, non è idoneo a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., ma va interpretato come atto univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, prevale sulla disciplina formale della rinuncia e determina la definizione del giudizio nel merito processuale. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi e su conforme richiesta delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’annullamento della determinazione n. 2844 del 15.10.2020, comunicata con pec del 16 marzo 2021, con cui il responsabile del settore Risorse Umane del Comune resistente, all’esito della procedura per la copertura di un posto di dirigente di area tecnica tramite scorrimento di graduatorie di altri enti, rendeva noto l’esito positivo del colloquio, inibendo però l’assunzione.
La motivazione si fondava sul venir meno dell’efficacia delle graduatorie, approvate nell’anno 2015, per effetto dell’art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 27.12.2019, non essendosi perfezionata la procedura assuntiva entro il 30 settembre 2020 in mancanza di autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 243 TUEL. Il Comune si costituiva eccependo l’irricevibilità del ricorso; il Collegio rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 116 del 2021, non appellata. In vista dell’udienza, il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la sorte del giudizio a seguito della dichiarazione di rinuncia depositata dal ricorrente in data 31 marzo 2026, con contestuale sostituzione del difensore. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione dell’atto e ai suoi effetti processuali, posto che la rinuncia non risulta notificata nei termini rituali.
Il Tribunale richiama la disciplina dell’art. 84 cod. proc. amm., che al primo comma subordina l’estinzione del giudizio per rinuncia alla notificazione dell’atto alle altre parti entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La rinuncia depositata non soddisfa tale requisito formale e non può dunque produrre l’effetto estintivo tipico.
Il Collegio nega tuttavia che tale carenza sia irrilevante. L’atto di rinuncia, pur non notificato ritualmente, costituisce un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione. La giurisprudenza amministrativa, ricorda il Tribunale, valorizza in questi casi la sostanza della volontà manifestata, che rivela il venir meno dell’interesse all’accoglimento della domanda, condizione dell’azione.
Su questo fondamento il Collegio applica l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione definisce il giudizio senza esame nel merito delle censure, che restano assorbite dalla sopravvenuta caducazione dell’interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva la sussistenza di giusti motivi e, in conformità alla richiesta di entrambe le parti, ne dispone la compensazione. La sentenza è ordinata eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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