Cessazione materia del contendere per indennità di trasferimento non quantificata (TAR Lazio n. 7737 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione della sentenza non può ampliare il contenuto del giudicato: l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia nel suo esatto contenuto dispositivo, senza che rilevi l’importo indicato nella premessa in fatto o richiesto dal ricorrente, se la sentenza non ha operato alcuna quantificazione. Qualora la pronuncia da eseguire abbia riconosciuto il diritto all’indennità rinviando alla disciplina legale per la determinazione dell’importo, l’avvenuto pagamento della somma calcolata in applicazione di tale disciplina — integrale per i primi dodici mesi e ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, senza la riduzione del 20 per cento per l’alloggio di servizio — è satisfattivo delle pretese nascenti dal giudicato e determina la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Un maresciallo dei Carabinieri proponeva ricorso per ottemperanza avverso la sentenza del TAR Lazio n. 2416/2022, che aveva condannato le amministrazioni al pagamento dell’indennità di trasferimento. Il ricorrente lamentava che, pur essendo stato pagato il solo importo delle spese di lite, l’indennità non era stata corrisposta, e pretendeva la somma di euro 171.380,00 che asseriva “espressamente riportata” nella sentenza da eseguire.

Le amministrazioni si costituivano, contestando la quantificazione e comunicando, in prossimità della camera di consiglio, di aver corrisposto l’indennità nella misura di euro 8.040,02 oltre interessi per euro 1.528,21. Il ricorrente insisteva per la spettanza della somma maggiore, sostenendo che la sentenza aveva riconosciuto l’indennità “in misura intera” per l’intero periodo dal 7 dicembre 2007 al 27 marzo 2012, mentre il pagamento copriva solo i primi due anni di missione.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, nella premessa in fatto, aveva riportato la richiesta del ricorrente di euro 171.380,00, ma nel dispositivo non aveva riconosciuto una somma determinata: si era limitata a richiamare la disciplina dell’art. 1 della legge n. 86/2001 sull’indennità di trasferimento dei militari. Tale norma prevede un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione “in misura intera” per i primi dodici mesi e ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, con un’ulteriore riduzione del 20 per cento per chi fruisce di alloggio di servizio.

La pronuncia da ottemperare aveva stabilito che l’indennità spettava “in misura intera” — non constando la concessione di alloggio — per tutti i periodi in cui il militare era stato trasferito d’autorità da Trento a Roma, con esclusione dei periodi in cui lo spostamento era avvenuto a sua domanda. Il giudice dell’ottemperanza chiarisce che la sentenza non ha operato una quantificazione puntuale dell’importo, ma ha onerato l’amministrazione di determinare la somma applicando la disciplina legale richiamata.

Ne consegue che la somma versata dall’amministrazione è integralmente satisfattiva delle pretese nascenti dal giudicato, essendo stata calcolata proprio in applicazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001: indennità piena per i primi dodici mesi, ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi e senza la riduzione del 20 per cento, attesa la mancata fruizione dell’alloggio di servizio. La diversa pretesa del ricorrente, fondata su un importo meramente riportato in premessa ma non recepito nel dispositivo, si rivela quindi infondata.

Il TAR dichiara, pertanto, la cessazione della materia del contendere, essendo stata data integrale esecuzione alla sentenza dopo la proposizione del ricorso, e condanna le amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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