Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1032 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata dalla parte ricorrente e non opposta dalle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito. L’estinzione per rinuncia può essere dichiarata anche in assenza di costituzione in giudizio della controinteressata, purché la ritualità dell’atto sia valutata ex art. 84 cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite può essere disposta integralmente, in considerazione della mancata costituzione della controinteressata e dell’assenso manifestato dalla difesa dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Un Comune aveva impugnato tre provvedimenti con i quali la Prefettura, adita ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, aveva annullato in autotutela altrettanti verbali di contestazione elevati per violazione dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. n. 285/1992, accogliendo i ricorsi amministrativi presentati dal conducente sanzionato. Il ricorso era stato notificato nell’aprile 2023.
Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio con atto meramente formale, mentre la controinteressata non si era costituita. In seguito, il Comune ricorrente aveva notificato al Ministero e alla controinteressata una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente valutato la ritualità degli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., rilevando che la dichiarazione era stata validamente notificata alle parti del giudizio. La norma richiede che la rinuncia sia sottoscritta dalla parte o dal suo difensore e notificata alle altre parti costituite, le quali possono opporvisi entro un termine perentorio se abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Interno aveva espressamente dichiarato di nulla opporre alla rinuncia, con conseguente maturazione degli effetti estintivi. La mancata costituzione della controinteressata non ha impedito la declaratoria di estinzione, attesa l’assenza di una volontà processuale contraria alla definizione del giudizio.
L’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. individua tra le ipotesi di estinzione del giudizio la rinuncia, che prescinde da una valutazione nel merito della controversia. La declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia non implica pertanto alcun esame della fondatezza delle pretese azionate dal Comune ricorrente né dei provvedimenti prefettizi impugnati.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la mancata costituzione della controinteressata e l’assenso manifestato sul punto dalla difesa dell’amministrazione resistente. La compensazione costituisce applicazione del principio di causalità processuale attenuato, coerente con la natura non defnittiva della pronuncia e con l’assenza di una soccombenza in senso tecnico.
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Nota della Redazione
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