Decadenza da nulla osta per ritardo imputabile all’autorità consolare (TAR Sicilia n. 1603 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara la decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato stagionale, adottato per il mero decorso del termine semestrale di validità, incorre nel vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta quando il ritardo nella conclusione della procedura di rilascio del visto d’ingresso sia imputabile in via esclusiva all’inerzia dell’autorità consolare italiana. La circostanza esimente non imputabile al datore di lavoro e ai lavoratori stranieri, che abbiano diligentemente adempiuto agli incombenti di loro competenza, deve essere oggetto di ponderazione da parte dell’amministrazione. Il rispetto della disciplina sulla partecipazione procedimentale, di cui alla legge n. 241/1990, è doveroso anche per gli atti a contenuto vincolato quando il contraddittorio con il privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva presentato istanza per il rilascio del nulla osta all’assunzione stagionale di lavoratori stranieri, accolta con atti emanati tra il 5 e il 9 febbraio 2024. A causa di un ritardo dell’autorità consolare competente non fu possibile ultimare nei termini la procedura per il rilascio dei visti d’ingresso. Il successivo 17.08.2025 la Prefettura ha dichiarato la decadenza dai nulla osta per decorrenza del termine semestrale di validità.

Il ricorrente ha impugnato tali determinazioni deducendo la violazione della disciplina sul nulla osta e sul visto, l’omesso preavviso di rigetto e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, lesione dell’affidamento e violazione della buona fede. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza e onerato il Ministero degli Affari Esteri di fornire chiarimenti documentati sullo stato delle pratiche.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva preliminarmente che l’incombente istruttorio assegnato in fase cautelare al Ministero degli Affari Esteri non è stato adempiuto, senza alcuna spiegazione. Ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel giudizio. L’assunto del ricorrente, secondo cui i ritardi erano dipesi esclusivamente dalla negligenza delle autorità consolari, è pertanto da ritenersi dato di fatto assodato, oltre che riscontrato nella documentazione prodotta.

Nel merito, il Collegio esamina in via prioritaria il profilo dell’ingiustizia manifesta. Questa forma sintomatica dell’eccesso di potere ricorre quando il provvedimento, pur formalmente corretto, produce un risultato palesemente iniquo o irragionevole, violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’atto di irrogazione di una sanzione è viziato quando non si tenga conto di circostanze esimenti secondo criteri di equità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 463 del 1990).

L’atto impugnato ha natura di atto doveroso al ricorrere dei presupposti di legge. Tuttavia, osserva il Collegio, l’effettivo verificarsi di quei presupposti è dipeso dall’inescusabile negligenza delle amministrazioni nell’ottemperare agli incombenti di loro competenza, e tale circostanza esimente non è stata ponderata nell’adozione delle determinazioni gravate.

Sul piano procedimentale, il Tribunale ricorda che la pubblica amministrazione è tenuta a osservare la disciplina sulla partecipazione procedimentale anche per gli atti a contenuto vincolato, quando si sia in presenza di situazioni peculiari e giuridicamente complesse. In tali casi i principi di collaborazione e buona fede impongono un’interpretazione estensiva delle norme sul contraddittorio, specie quando questo avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione (C.G.A.R.S., Sez. Giur., n. 649 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1759 del 2019).

Nel caso concreto, il preavviso di rigetto avrebbe consentito di approfondire le cause del mancato rispetto dei termini e il profilo della responsabilità. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e le spese sono poste a carico solidale delle amministrazioni, anche in ragione del comportamento processuale tenuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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