Ottemperanza spese sentenza Carta docente onere prova esecuzione amministrazione (TAR Lazio n. 7649 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’obbligo sostanziale determina la cessazione parziale della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente prosecuzione del giudizio limitatamente alle spese di lite liquidate nel giudicato. Grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuta esecuzione della condanna alle spese; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del titolo e nomina fin da ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, senza che possa trovare accoglimento la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando la nomina del Commissario costituisca ragione esimente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico nella misura di euro 2.500,00, oltre alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Alla camera di consiglio, la ricorrente dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere, essendo stata caricata la Carta dopo l’iscrizione a ruolo, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali liquidate nel giudicato e per quelle del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che l’intervenuto adempimento, in relazione alla pretesa sostanziale, comporta la dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere. Quanto alla residua pretesa relativa alle spese di lite, l’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione della condanna.

Richiamando il principio per cui, tra debitore e creditore, è il primo a dover dimostrare l’estinzione dell’obbligazione, il Collegio ha ritenuto che l’allegato inadempimento, non contestato, imponga l’accoglimento della domanda di ottemperanza. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono, infatti, sindacabili in tale sede.

Conseguentemente, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato quanto alla condanna alle spese, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta nell’ipotesi di infruttuoso decorso del termine.

La domanda di astreintes è stata invece respinta, valorizzando la discrezionalità riconosciuta al giudice dell’ottemperanza: la nomina del Commissario ad acta è stata considerata ragione esimente idonea a escludere la condanna al pagamento della penalità di mora. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *