Sanzione disciplinare a poliziotto: contestazione tempestiva e termine ragionevole (C.G.A.R.S. n. 571 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente non è soggetta a un termine fisso. Il d.P.R. n. 3 del 1957, art. 103, richiamato per il personale di pubblica sicurezza dal d.P.R. n. 737 del 1981, art. 31, pone una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutare caso per caso in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale. Il principio di immediatezza ha valenza relativa e sollecitatoria, compatibile con un intervallo di pochi mesi. I termini posti a garanzia dell’incolpato sono inderogabili; gli altri sono ordinatori. Il giudice amministrativo sindaca la proporzionalità della sanzione nei soli limiti del travisamento e dell’illogicità, senza sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Il Fatto
L’appellante, appartenente alla Polizia di Stato, impugna la sentenza del TAR Sicilia che ha respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico. Quest’ultimo confermava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio e degli altri assegni, inflitta dal Questore per la mancanza di cui all’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737 del 1981. I fatti risalgono al 12 aprile 2017; la contestazione è del 24 luglio 2017, notificata il 26 luglio 2017.
Il dipendente contesta la tardività della contestazione, la violazione dei termini procedimentali, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’illogicità della valutazione dei fatti, la violazione del principio di proporzionalità e l’asserito collegamento tra la sanzione e la sua attività sindacale. Domanda, in via subordinata, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. richiama anzitutto l’effetto devolutivo dell’appello: il difetto di motivazione della sentenza impugnata e l’omesso esame di motivi restano assorbiti, perché il giudice di secondo grado può correggere e integrare i deficit motivazionali. Passa quindi al primo motivo, deducendo l’erroneità della decisione sul carattere non tempestivo della contestazione.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: per il personale di pubblica sicurezza, l’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981 rinvia all’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone di contestare “subito” i fatti addebitati. Secondo la giurisprudenza consolidata, la norma non vincola l’amministrazione a un termine fisso, ma indica una regola di ragionevole prontezza, finalizzata a contemperare l’esigenza di accertamenti ponderati con quella di non rendere più gravosa la difesa per l’eccessiva distanza temporale dai fatti.
Da qui la distinzione tra termini inderogabili, posti a garanzia dell’incolpato (presentazione delle giustificazioni, visione degli atti, preavviso di trattazione), e termini ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri. Il termine di contestazione appartiene a questi ultimi e ha mera valenza sollecitatoria.
Applicando il parametro al caso concreto, il Collegio rileva che i fatti risalgono al 12 aprile 2017 e la contestazione è stata notificata il 26 luglio 2017, dopo poco più di tre mesi. Tale intervallo è ragionevole, considerata l’attività istruttoria svolta e la vicenda oggetto di contestazione, e non limita le facoltà difensive, esercitate il 13 settembre 2017 all’esito dell’accesso agli atti e della proroga richiesta.
Quanto all’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, che prevede l’estinzione del procedimento dopo novanta giorni dall’ultimo atto, la sentenza di primo grado è confermata: la cronologia documenta l’utilizzo di un periodo congruo rispetto ai plurimi snodi procedimentali. I motivi sul merito della vicenda, sulla “frase derisoria” e sul mancato pernottamento sono respinti. La valutazione della gravità del fatto e la commisurazione della sanzione sono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento, illogicità o irragionevolezza, profili che nel caso non emergono.
Nessun rilievo assume il collegamento con l’attività sindacale, dedotto in modo generico e privo di nesso causale con la condotta contestata. Il quinto motivo sul risarcimento del danno è infondato per carenza dei presupposti, non essendovi alcuna illegittimità dell’azione amministrativa. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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