Liquidazione compenso ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Abruzzo n. 140 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, nel giudizio amministrativo, va liquidato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 entro i valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale, e deve essere dimezzato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. I parametri di riferimento sono quelli del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, da adattarsi, ex art. 4 dello stesso decreto, alle caratteristiche dell’attività svolta, all’affare trattato e al risultato del giudizio, con applicazione delle tariffe previste per le controversie di valore indeterminabile quando il valore non risulti determinabile.
Il Fatto
Il difensore di un cittadino straniero, ammesso al gratuito patrocinio, aveva assistito il proprio assistito nel giudizio promosso dinanzi al TAR Abruzzo avverso il provvedimento con cui il Prefetto de L’Aquila aveva respinto il ricorso gerarchico presentato contro il rigetto, da parte del Questore, dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio in titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
Il giudizio si era concluso con il rigetto del ricorso, a seguito di due reiezioni di altrettante istanze cautelari proposte in sede monocratica e collegiale. A conclusione del processo, il difensore aveva chiesto la liquidazione del compenso ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, e il Tribunale, con il decreto in commento, ha provveduto in tal senso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito il quadro normativo applicabile alla liquidazione, richiamando l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, con riguardo all'”impegno professionale” richiesto, e l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 che, nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori.
Il Collegio ha individuato i parametri di riferimento nel D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, disponendo che, in applicazione dell’art. 4 del medesimo decreto, il compenso debba essere determinato valutando le caratteristiche concrete dell’attività prestata, l’affare trattato e l’esito del giudizio. Sotto tale profilo, il Tribunale ha valorizzato l’esito negativo del processo, segnato da due reiezioni di altrettante istanze cautelari, e ha ritenuto di collocare la controversia nella fascia delle cause di valore indeterminabile.
Su tali basi, il compenso è stato quantificato in una somma ritenuta congrua in relazione all’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, all’esito del giudizio, e quindi dimezzata ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il TAR ha infine liquidato la somma di euro 2.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, CAP e IVA come per legge, disponendo la comunicazione del decreto alla parte istante.
Nota della Redazione
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