Concorsi pubblici: la graduatoria sostitutiva sopravvenuta impone nuovo onere di gravame (TAR Lazio n. 7648 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la graduatoria finale costituisce l’atto immediatamente lesivo da impugnare. Le successive modifiche della graduatoria impongono un nuovo onere di gravame soltanto quando presentano natura sostitutiva, in quanto frutto di una rinnovata istruttoria o di una diversa ponderazione delle posizioni concorsuali, e non quando si configurano come mere rettifiche correttive o materiali che non alterano la posizione del candidato. La mancata impugnazione della nuova graduatoria finale, che sostituisce e revoca integralmente la precedente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento non può incidere su una graduatoria divenuta inoppugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259/2017 e disciplinato dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss., d.l. n. 198/2022, aveva impugnato gli atti concernenti la prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, lamentando l’illegittimità di alcuni quesiti e chiedendo la riformulazione del punteggio attribuito (73/100). Con i motivi aggiunti, il ricorrente aveva esteso l’impugnazione al decreto prot. n. 2187 del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria generale nazionale di merito e al successivo decreto prot. n. 2206 del 19.08.2024 di rettifica, nella parte in cui non includevano il suo nominativo.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, il decreto n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante una nuova graduatoria finale che ha sostituito integralmente quella del 2024. Avverso tale provvedimento il ricorrente non ha proposto alcuna impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in materia di concorsi pubblici, la giurisprudenza consolidata distingue tra rettifiche della graduatoria che comportano un effettivo riesercizio del potere, con riesame complessivo o rivalutazione dei punteggi idonea a incidere sull’ordine di merito, e rettifiche meramente correttive o materiali, che non alterano la posizione del candidato. Solo le prime, in quanto atti sostitutivi frutto di una rinnovata istruttoria, impongono un nuovo onere di gravame (cfr. TAR Lazio n. 10536/2021; Consiglio di Stato n. 1324/2022; Consiglio di Stato n. 205/2023; Consiglio di Stato n. 178/2025; TAR Lazio n. 9560/2025; Consiglio di Stato n. 10393/2025).
Nel caso di specie, la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2025 non costituiva un atto di mera rettifica della precedente, ma una nuova “graduatoria finale” di natura sostitutiva, avendo recepito: gli esiti di numerose pronunce giurisprudenziali relative ai ricorsi dei partecipanti, gli esiti delle attività formative e della prova finale dei candidati ammessi con riserva, le rettifiche in autotutela dei titoli di preferenza e i decreti ricognitivi dei soggetti depennati per rinuncia o mancata assunzione.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio per cui, una volta che la nuova graduatoria sia divenuta inoppugnabile, l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento non può incidere su di essa, determinandosi una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio. La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto comporta pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso. In ragione della natura preliminare della pronuncia, le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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