Inammissibile il ricorso avverso la pregiudiziale consiliare che blocca la legge popolare (TAR Lombardia n. 3488 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Consiglio regionale accoglie una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale e dichiara la non trattazione di una proposta di legge di iniziativa popolare è atto adottato nell’esercizio della funzione legislativa e non ha natura amministrativa. Ne consegue il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo configurabile in capo ai promotori un interesse protetto a che l’atto assuma un determinato contenuto. La questione pregiudiziale, pur intervenendo prima dell’esame del progetto, produce sul piano sostanziale gli effetti della mancata approvazione. Anche l’impugnazione del regolamento generale del Consiglio è inammissibile, trattandosi di fonte espressione della potestà di autorganizzazione, interna corporis acta a protezione della funzione legislativa.
Il Fatto
Un’associazione e alcuni cittadini residenti in Lombardia hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio regionale, il 19 novembre 2024, ha approvato una questione pregiudiziale di costituzionalità sul progetto di legge di iniziativa popolare n. 56/XII in materia di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. La proposta era stata dichiarata ammissibile dall’Ufficio di presidenza e istruita dalle Commissioni, che ne avevano respinto il testo. In via subordinata i ricorrenti hanno impugnato l’art. 73 del regolamento interno del Consiglio, che disciplina le questioni pregiudiziali.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle norme statutarie e della legge regionale n. 1/1971 sull’iniziativa popolare, l’illegittimità derivata del regolamento e la lesione del legittimo affidamento dei promotori. Il Consiglio regionale ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione; alcune associazioni sono intervenute ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il petitum: non è in discussione la legittimità di una legge sul fine vita, ma il rispetto delle procedure regionali a garanzia dell’iniziativa popolare. L’interesse fatto valere è di natura procedimentale e riguarda l’esame in sede consiliare della proposta. Su questa base rigetta la richiesta di rinvio formulata dagli intervenuti, non essendovi alcun diritto delle parti al differimento dell’udienza, né incidenza della questione di legittimità relativa alla legge della Regione Toscana.
Nel merito della prima eccezione, il Collegio ricostruisce la questione pregiudiziale come istituto tipico del diritto parlamentare, volto a provocare un arresto della trattazione del progetto di legge. Essa condivide natura ed effetti sostanziali con la mancata approvazione, distinguendosene solo per il momento in cui interviene. La pregiudiziale di costituzionalità si inscrive perciò a pieno titolo nell’esercizio della funzione legislativa dell’assemblea, con la conseguenza che sussiste il difetto assoluto di giurisdizione. Il giudice non può sindacare il modo in cui la Regione esplica le proprie funzioni sovrane.
Sul secondo profilo, il Collegio qualifica il regolamento generale del Consiglio come fonte atipica, adottata in forza dell’art. 33 dello Statuto a maggioranza qualificata, espressione della potestà di autorganizzazione dell’organo legislativo e distinta dai regolamenti amministrativi. La giurisprudenza costituzionale riconduce l’autorganizzazione al nucleo caratterizzante delle funzioni degli organi rappresentativi. Anche l’impugnazione del regolamento è pertanto inammissibile, trattandosi di interna corporis acta.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Tale statuizione preclude ogni pronuncia sull’ammissibilità degli interventi e sul merito. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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