Ottemperanza per la Carta del docente: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Lazio n. 7541 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta del docente contenuto in una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato per mancata impugnazione, costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato davanti al giudice amministrativo. L’Amministrazione, ritualmente intimata, è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, decorso il quale si procede alla nomina di un commissario ad acta. Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, è condizione necessaria per la proponibilità del ricorso. La soccombenza dell’Amministrazione comporta la condanna alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma annua, oltre interessi e spese. Il provvedimento era passato in giudicato. Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di legge, il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha accolto la domanda, rilevando che l’azione era volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dalla notifica del titolo, condizione di proponibilità del ricorso.
La Corte ha quindi accertato, per tabulas, l’inottemperanza dell’Amministrazione, non avendo questa provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, né svolto attività difensiva sostanziale, costituendosi con memoria di stile.
Alla luce della persistente inerzia, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha poi nominato, fin da ora, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di ulteriore inutile decorso del termine, previa richiesta del ricorrente.
La pronuncia ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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