Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nel giudizio amministrativo (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 291 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la notificazione per pubblici proclami costituisce modalità di integrazione del contraddittorio legittimamente disposta dal giudice quando il ricorso coinvolge un elevato numero di soggetti controinteressati, la cui identificazione individuale e la cui notificazione nelle forme ordinarie risultino difficoltose. L’ordine di integrazione, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., è funzionale a garantire il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali destinatari degli effetti degli atti impugnati, quali gli inseriti in una graduatoria concorsuale. Le modalità della notifica per pubblici proclami, compreso l’obbligo di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente, sono determinate dal giudice per assicurare l’effettiva conoscibilità del processo e la piena tutela dei controinteressati.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da uno studente contro l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti, impugnando la nota con cui la Segreteria Studenti aveva negato l’iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché una serie di atti presupposti e consequenziali, tra cui avvisi di trasferimento, decreti rettorali e manifesti degli studi, relativi a diversi anni accademici. Il ricorrente lamentava il contrasto di tali atti con precedenti sentenze del TAR, asseritamente passate in giudicato, e chiedeva l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione mediante trasferimento. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava una memoria valevole anche quale atto di motivi aggiunti, contestando la graduatoria generale di merito per l’ammissione ad anni successivi al primo del medesimo Corso di Laurea per l’a.a. 2025/2026, pubblicata successivamente alla proposizione del ricorso, e i suoi scorrimenti. Nell’ambito di tale impugnativa, ravvisata la necessità di coinvolgere i soggetti utilmente collocati in graduatoria, il ricorrente chiedeva l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito per l’ammissione al Corso di Laurea, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati e, pertanto, da considerarsi potenziali controinteressati. Il giudice ha ritenuto che, in ragione del presunto elevato numero di soggetti coinvolti, la notificazione individuale del ricorso e dei motivi aggiunti potesse risultare difficoltosa, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a. La notificazione per pubblici proclami, come stabilito nella motivazione, dovrà avvenire mediante un avviso contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale, del nome del ricorrente, del testo integrale del ricorso e della memoria e della possibilità di seguire il processo sul sito della giustizia amministrativa. L’Università resistente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un apposito avviso in esecuzione dell’ordinanza entro il termine perentorio di quindici giorni, mentre la parte ricorrente dovrà depositare la prova degli adempimenti entro i successivi cinque giorni. Il TAR ha inoltre autorizzato la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, per il quale la notifica era risultata infruttuosa per irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato, concedendo un termine perentorio di quindici giorni per procedere e di cinque giorni per il deposito della prova. Infine, il giudice ha rinviato la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2026.
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Nota della Redazione
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