Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio dal giudice amministrativo (TAR Lazio n. 13053 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando la parte ricorrente, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, dichiari di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese possono essere integralmente compensate, anche in assenza di formale rinuncia, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il giudizio di inidoneità all’ammissione quale allievo della prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico 2023-2024, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a essere dichiarato idoneo e, in subordine, il risarcimento del danno. Con nota depositata in data 17 giugno 2026, il ricorrente comunicava di non avere più interesse alla decisione nel merito e chiedeva al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., valorizzando il principio fondamentale della domanda, in virtù del quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso. La giurisprudenza costantemente afferma che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e che il giudice non può deciderlo nel merito quando la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. A sostegno di tale principio, il Tribunale ha richiamato Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
Il Collegio ha quindi considerato che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, sussistevano i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio, anche ai sensi dell’espressa previsione dell’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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