Inammissibile l’impugnazione del diniego di autotutela meramente confermativo (TAR Puglia n. 149 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di riesame è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ove l’inerzia sia stata superata da un successivo provvedimento espresso di diniego. I motivi aggiunti avverso tale diniego sono inammissibili per originaria carenza di interesse quando l’amministrazione si sia limitata a opporre l’esistenza di prescrizioni pianificatorie non impugnate: in tal caso, il diniego costituisce atto meramente confermativo, privo di autonoma efficacia lesiva, non essendo ravvisabile alcuna rivalutazione delle posizioni coinvolte. L’omessa impugnazione del provvedimento presupposto, divenuto inoppugnabile, rende inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto.

Il Fatto

I proprietari di un’area censita al foglio 5, particella 159, del comune di Cavallino diffidavano l’amministrazione comunale ad accertare l’erronea imposizione del vincolo archeologico sul terreno, assumendo che l’area, inclusa nella perimetrazione disposta con decreto ministeriale del 13.05.1867, ne fosse rimasta esclusa a seguito della riperimetrazione operata con decreto del 10.07.1978. Il Comune, rimasto inerte, veniva convenuto in giudizio con ricorso avverso il silenzio, depositato nel 2024, per ottenere la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

Nelle more del giudizio, il Comune adottava una nota dirigenziale di diniego, osservando che il terreno era tipizzato dal piano regolatore generale come parco archeologico territoriale e dal piano paesaggistico territoriale regionale come zona di interesse archeologico, concludendo per la non accoglibilità dell’istanza. Avverso tale provvedimento i ricorrenti proponevano motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 138 e 142 d.lgs. n. 42/2004, erronea presupposizione, carenza istruttoria e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune in ragione della sopravvenuta adozione del provvedimento espresso di diniego. Ha osservato che l’iniziale inerzia è stata superata dalla nota del 7.2.2025, oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti, con la conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne ha rilevato la inammissibilità per originaria carenza di interesse. Il diniego comunale si fondava esclusivamente sull’esistenza delle prescrizioni del PRG e del PPTR che includono il terreno in zona di interesse archeologico. Poiché tali previsioni pianificatorie, direttamente lesive della posizione dominicale dei ricorrenti, non erano state ritualmente impugnate, il provvedimento di diniego non era suscettibile di autonoma censura: i ricorrenti non sono titolari di un interesse diretto e attuale a impugnarlo, atteso che le rispettive posizioni restano comunque conformate dalle presupposte previsioni di piano.

La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto. Ha, altresì, precisato che non rileva la qualificazione dell’istanza come diffida all’esercizio dei poteri di autotutela: il Comune, non essendo tenuto a riscontrare una richiesta di revisione delle proprie decisioni, si è limitato alla mera conferma delle prescrizioni di piano, sicché il diniego costituisce atto meramente confermativo, privo di autonoma efficacia lesiva e come tale non impugnabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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