Ottemperanza a sentenza per Carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 7542 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite. Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine legale, il Ministero non aveva provveduto a dare esecuzione alla decisione, rimasta peraltro inadempiuta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione della sentenza e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, costituisce un titolo esecutivo ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione. Il Collegio ha accertato che, dalla notifica del titolo, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento delle somme dovute. Tale inerzia è risultata per tabulas, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva sostanziale, limitandosi a una memoria di stile.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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