IMU sul porto turistico: soggetto passivo è il concessionario, anche se cede a terzi l’uso dei posti barca (Cass. civ. n. 27259/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 27259/2025, pubblicata il 12 ottobre 2025, R.G. n. 5032/2024, Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Giuseppe Lo Sardo.
Il principio di diritto
La soggettività passiva ai fini dell’IMU è radicata nella qualità di concessionario del porto turistico, non rilevando che essa sia associata alla titolarità di un diritto reale o personale di godimento; la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.
Il fatto
Roma Capitale notificava a una società – poi in amministrazione giudiziaria – un avviso di accertamento IMU per il 2013, di oltre 1,1 milioni di euro, per omessa dichiarazione su immobili demaniali di un porto turistico, ottenuti in concessione con proprietà superficiaria e in parte ceduti a terzi (proprietà superficiaria e/o diritto di utilizzo dei posti barca). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava l’accertamento. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
Sul primo motivo (Codice antimafia, d.lgs. n. 159/2011): infondato. La sospensione dei crediti, anche tributari, durante l’amministrazione giudiziaria non riguarda i crediti anteriori al sequestro di prevenzione; l’IMU 2013 è anteriore al sequestro del 2016 e il giudice tributario conserva la cognizione sull’atto i cui presupposti siano maturati prima della misura. Sul secondo motivo (soggettività passiva): infondato. Nel porto turistico il soggetto passivo IMU è il concessionario (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011); la cessione frazionata dell’utilizzo temporaneo dei singoli punti d’ormeggio – riconducibile al contratto di ormeggio – non trasferisce la soggettività passiva, restando i beni demaniali nella disponibilità mediata del concessionario, finché la concessione non sia revocata o annullata. Sul terzo motivo (motivazione apparente): infondato. Sul quarto motivo (continuazione delle sanzioni): fondato. Per l’omessa dichiarazione IMU protratta per più annualità si applica la continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 – sanzione base aumentata dalla metà al triplo –, non l’irrogazione autonoma della sanzione per la singola annata.
Esito: accoglie il quarto motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Per l’IMU sui porti turistici il soggetto passivo è il concessionario del demanio marittimo, non i terzi cui siano ceduti l’uso o la proprietà superficiaria dei singoli posti barca: la concessione è il presupposto dell’imposta e individua ex lege il concessionario come unico soggetto passivo, finché il titolo non è revocato o annullato. Sul fronte antimafia, sequestro e confisca di prevenzione non paralizzano l’accertamento dei tributi i cui presupposti siano anteriori alla misura. Infine, per l’omessa dichiarazione reiterata su più annualità si applica la continuazione – sanzione unica aumentata dalla metà al triplo – e non una sanzione autonoma per ciascun anno: un profilo su cui conviene insistere per contenere il carico sanzionatorio.
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