Detrazione IVA: bastano l’operazione effettiva e la fattura valida, non serve la prova del pagamento (Cass. civ. n. 27238/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27238/2025, pubblicata l’11 ottobre 2025 (R.G.N. 19357/2024; adunanza camerale del 18 settembre 2025; Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatore Pierpaolo Gori).
Il principio di diritto
Il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo che lo fa valere in giudizio dimostra il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi e dà prova del requisito formale, attraverso la pertinente valida fattura d’acquisto annotata nei registri IVA, mentre non è necessaria la prova del pagamento.
Il fatto
A fronte di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate disconosceva un credito IVA (per un’annualità in cui la dichiarazione, tardiva oltre novanta giorni, era considerata omessa), i giudici tributari di merito rigettavano il ricorso del contribuente, ritenendo non dimostrata l’esistenza del credito. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo di avere assolto gli obblighi formali-contabili e di non essere tenuto a provare il pagamento delle fatture.
La motivazione
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce, alla luce della direttiva IVA e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, i due requisiti per l’esercizio del diritto alla detrazione: uno sostanziale – l’effettuazione dell’operazione, che rende esigibile l’imposta – e uno formale – il possesso di una valida fattura, registrata. La prova del pagamento non è un terzo requisito: pretenderla inciderebbe sulla neutralità dell’imposta armonizzata. L’onere di dimostrare la compresenza dei due requisiti grava sul soggetto passivo che fa valere il diritto (art. 2697 cod. civ. e principio di prossimità della prova). Nel caso, il giudice d’appello aveva erroneamente fondato il rigetto sulla mancata prova del pagamento, elemento irrilevante.
Esito: accoglimento del ricorso; la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per contribuenti e professionisti, la pronuncia fissa un punto netto sul contenzioso IVA: per la detrazione servono l’effettività dell’operazione e la fattura valida annotata nei registri, non la prova del pagamento, che non è un requisito di legge. L’onere probatorio, in caso di contestazione, resta comunque a carico del soggetto passivo che invoca il diritto.
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