Riconoscimento titolo rumeno senza adeverința ministeriale ammissibile (TAR Lazio n. 7122 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assenza dell’Adeverinta ministeriale, attestante in Romania la disciplina che il richiedente può insegnare e la relativa fascia di età degli alunni, non può di per sé condurre al rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. L’Amministrazione è tenuta, in ogni caso, a effettuare una valutazione concreta e individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, analizzando comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, senza potersi arrestare a una carenza di tipo formale. Il principio del soccorso istruttorio, fondato sui doveri di collaborazione e buona fede, impone all’Amministrazione di attivarsi per acquisire gli elementi mancanti, tanto più quando la richiesta di integrazione documentale sia formalizzata a distanza di molti mesi dalla presentazione dell’istanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata da un docente volta a ottenere il riconoscimento in Italia della formazione professionale e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza, riscontrando l’assenza, nella documentazione prodotta, della Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni.
Il provvedimento di diniego è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha prodotto la certificazione richiesta, in originale e con traduzione italiana, evidenziando come il diniego fosse basato su una carenza meramente formale. Con ordinanza cautelare, la Sezione ha sospeso il provvedimento impugnato, rilevando la possibile non conformità del diniego ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego per violazione dei doveri di collaborazione e buona fede che governano l’azione amministrativa. La condotta del Ministero, che dopo una prima fase di inerzia ha assegnato termini stringenti per l’integrazione documentale, non risulta conforme al principio del soccorso istruttorio, che nel caso di specie non incontra neppure i limiti della par condicio tra concorrenti, non trattandosi di procedura concorsuale o comparativa.
La sentenza ha chiarito che l’Adeverinta ministeriale, al pari degli Adeverinta universitari, costituisce un atto con valore certificativo del percorso formativo svolto dall’istante. Essa si pone quale elemento utile ma non necessario ai fini del riconoscimento della classe di concorso, dovendo l’Amministrazione in ogni caso procedere a una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti.
Conformemente a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria n. 18/2022, il Collegio ha ribadito che il diniego di riconoscimento non può fondarsi su una carenza documentale quando l’Amministrazione sia comunque in grado di valutare i titoli prodotti, come i diplomi e i certificati di valore. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, con l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, tenendo conto dei principi esposti e della documentazione prodotta anche in corso di causa.
La sentenza ha infine precisato che il diniego di riconoscimento produce effetti negativi anche sulla partecipazione alle procedure concorsuali e alla formazione delle graduatorie, cui gli interessati possono accedere con riserva, e che l’adozione di eventuali misure compensative, previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, costituisce lo strumento per colmare le divergenze tra i percorsi formativi dei diversi Stati membri.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.