Acquisizione dell’intera particella e sanzione pecuniaria massima senza motivazione (TAR Sicilia n. 421 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile abusivo, l’ordinanza che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 deve specificare l’estensione dell’area acquisita oltre il sedime e dar conto dei calcoli e dei parametri urbanistici applicati, nonché del rispetto del rapporto massimo di una a dieci rispetto alla superficie utile abusiva. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente irrogata anche se l’illecito edilizio è anteriore alla sua introduzione, poiché sanziona un illecito omissivo autonomo che si consuma al decorrere inutilmente del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione. Tuttavia, la sua quantificazione nel massimo esige motivazione sul parametro applicato e sul conteggio seguito. Il cumulo tra sanzione acquisitiva e sanzione pecuniaria non viola il ne bis in idem, mirando la prima alla perdita della proprietà e la seconda a reperire risorse per il ripristino.

Il Fatto

La precedente proprietaria di una villetta unifamiliare presentava istanza di condono edilizio ex L. n. 724/1994. Il Comune certificava la congruità dell’oblazione, ma in seguito contestava ampliamenti successivi non compresi nella domanda. Dopo un preavviso di diniego del 13/04/2023, l’Amministrazione adottava il diniego del 29/09/2023 e l’ordine di demolizione.

Gli attuali proprietari impugnavano la diffida, il diniego e l’ordinanza di demolizione. Accertata l’inottemperanza, il Comune disponeva l’acquisizione dell’intera particella e irrogava una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Con motivi aggiunti i ricorrenti censuravano tali provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso introduttivo. La diffida a integrare la documentazione è atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, e l’invito a demolire gli ampliamenti successivi non costituisce esercizio di potestà sanzionatoria, risolvendosi in un avviso bonario. Secondo l’orientamento prevalente, l’esecuzione di opere non autorizzate nel corso del procedimento di sanatoria determina l’improcedibilità dell’istanza, impedendo la verifica di corrispondenza tra dichiarato e stato dei luoghi.

Il ritardo nel provvedere non ha impedito di accedere al condono del 2003, poiché per gli ampliamenti successivi sarebbe stata necessaria una nuova istanza. La censura ex art. 8 CEDU è infondata: il diritto all’abitazione non rende illegittimi gli ordini di demolizione. L’abuso di necessità richiede la prova di elementi sintomatici che i ricorrenti non hanno allegato.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece fondato. L’ordinanza di acquisizione dispone sic et simpliciter l’apprendimento dell’intera particella, senza indicare quale parte sia occupata dall’opera abusiva, né i calcoli per l’area ulteriore, né il rispetto del rapporto 1/10 tra sedime e pertinenza urbanistica.

Parimenti illegittima è la sanzione pecuniaria nel massimo: l’ordinanza richiama il regolamento comunale indicando parametri alternativi senza specificare quello applicato e senza offrire alcun conteggio verificabile. È esclusa la violazione del ne bis in idem: acquisizione e sanzione pecuniaria colpiscono un illecito omissivo autonomo, e i proventi sono destinati alla riduzione in pristino. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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